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mercoledì 10 luglio 2019

Francia, approvata la Legge contro l'Odio Online

Francia, approvata la Legge contro l'Odio Online


Presentata dalla giovane deputata macroniana Laetitia Avia,
 lei stessa vittima di campagne discriminatorie in Rete

Previsto l'obbligo per i social di cancellare i contenuti illeciti entro 24 ore, 
pena multe fino a 1,25 milioni di euro

Via libera dell'Assemblea Nazionale francese alla proposta di legge che punta a rafforzare la lotta contro l'incitamento all'odio e altri messaggi di violenza su internet. Presentata dalla deputata En Marche, Laetitia Avia, la proposta di legge è stata approvata con 434 voti favorevoli, 
33 contrari e 69 astenuti.

Secondo la disposizione, piattaforme internet come i social network e motori di ricerca avranno l'obbligo, tra l'altro, di ritirare i contenuti «chiaramente» illeciti entro 24 ore o incorrono il rischio di una mega-multe fino a 1,25 milioni di euro.

Nel mirino dell'attuale amministrazione guidata dal presidente Emmanuel Macron l'incitamento all'odio, alla violenza, le ingiurie di carattere razzista o di carattere religioso. Ma il progetto di legge, che ora dovrà proseguire il suo iter parlamentare, non piace a tutti e sono numerosi, specie nell'opposizione, a denunciare il rischio di restrizioni alla libertà d'espressione.


Dopo l' assoluzione di Marco Travaglio, che il leader leghista aveva querelato, stufo di essere appellato tutti i giorni sul Fatto Quotidiano come «Il Cazzaro verde»...

Dopo l' assoluzione di Marco Travaglio, che il leader leghista aveva querelato, stufo di essere appellato tutti i giorni sul Fatto Quotidiano come «Il Cazzaro verde»...



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Eseguo Siti Internet, Blog personali e pagine Social.
Creo il Vostro spazio Responsive, disegno Loghi e Marchi.
Realizzo Biglietti da Visita, Brochure, Banner e Gif Animate. 

Servizio rivolto a Privati, Aziende, Agenzie, Enti, 
Associazioni e Liberi Professionisti. 


Eseguo Siti Internet, Blog personali e pagine Social. Creo il Vostro spazio Responsive, disegno Loghi e Marchi. Realizzo Biglietti da Visita, Brochure, Banner e Gif Animate.  Servizio rivolto a Privati, Aziende, Agenzie, Enti, Associazioni  e Liberi Professionisti.

lunedì 1 giugno 2015

Cookie Law: cosa dice la legge



Cookie Law: cosa dice la legge,
 come adeguarsi e quali siti lo devono fare

Nella giornata del 3 giugno 2015 entrerà in vigore nel nostro paese la tanto discussa cookie law conformemente a quanto stabilito nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 maggio 2014, recante "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie".

Per iniziare è bene precisare che l'iniziativa del nostro Garante della Privacy non nasce dal nulla e non è altro che un atto dovuto di adeguamento della normativa Italiana a quanto disposto in sede europea: la cookie law, infatti, è un provvedimento nato a livello comunitario (direttiva 2009/136/CE) con l'intento di arginare la diffusione dei cosiddetti cookie di profilazione e dei connessi rischi per la privacy degli utenti di Internet.

Ma andiamo per gradi e vediamo di partire dalle basi e di spiegare, anche se su queste pagine non dovrebbe essercene bisogno, cosa sono i cookie e come funzionano.

Cosa sono i cookie
Un cookie è un piccolo file di testo che viene creato all'interno del computer di chi visualizza un sito web allo scopo di registrarvi alcune informazioni relative alla visita nonché di creare un sistema per riconoscere l'utente anche in momenti successivi; tale cookie, infatti, potrà non solo essere creato ma anche letto e modificato dallo stesso sito web che lo ha generato.

In pratica possiamo dire che i cookie sono una sorta di "memoria" attraverso la quale un sito web riesce a riconoscere uno specifico utente e ad associargli delle informazioni di varia natura e per differenti finalità.

E' bene precisare che un sito Web può impostare un cookie sul browser dell'utente solo ed esclusivamente se le preferenze configurate per quest'ultimo lo consentono e che il browser può consentire a un determinato sito Web di accedere solo ed esclusivamente ai cookie da esso impostati e non a quelli impostati da altri siti Web in quanto, come detto, il cookie è un sistema di collegamento tra uno specifico sito web ed uno specifico utente.

I cookie sono cattivi?
No. Assolutamente no.

I cookie sono uno strumento tecnico essenziale per il buono e corretto funzionamento di quasi tutti i siti web esistenti. E' bene essere molto chiari in merito perché, a mio avviso, si sta creando una grande confusione sull'argomento.

Per rendercene conto è sufficiente un piccolo esperimento: proviamo a bloccare - attraverso le impostazioni del browser - tutti i cookie, dopodiché proviamo a navigare e ad utilizzare i nostri servizi on-line preferiti. Basterebbero pochi minuti per renderci conto che, senza i cookie, non ci sarebbe possibile accedere a Facebook o alla nostra webmail preferita, utilizzare il nostro home-banking ne fare moltissime altre cose.

La capacità dei cookie di identificare un utente e di associargli delle informazioni, infatti, è stata concepita per finalità tecniche molto importanti e non certo per poter tracciare un profilo della personalità e delle abitudini dell'utente di Internet: quest'ultima finalità, in un certo senso, può e deve essere vista come l'eccezione alla regola, essendo i cookie uno strumento nato per tutt'altro scopo.

Diverse tipologie di cookie
Fortunatamente è lo stesso Garante della Privacy a rendersi conto che "non tutti i cookie sono cattivi". Nel citato provvedimento dell'8 maggio 2014, infatti, il Garante identifica due macro categorie di cookie:

Cookie tecnici
Si tratta di cookie normalmente trasmessi in prima persona dal gestore del sito per finalità strettamente connesse al buon e corretto funzionamento del sito stesso. Questa famiglia di cookie comprende:
Cookie di navigazione (o di sessione)
Questi cookie sono necessari per garantire la normale fruizione del sito web e desi suoi servizi permettendo, ad esempio, di autenticarsi ad aree riservate o di effettuare un acquisto.
Cookie funzionali
Questi cookie, pur non essendo essenziali, migliorano la funzionalità del sito in quanto consentono all'utente di esprimere delle preferenze persistenti circa alcuni aspetti della navigazione (ad esempio selezionare la lingua o memorizzare alcuni prodotti preferiti all'interno di un e-commerce).
Cookie di Analytics (o statistici)
Sono considerati "cookie tecnici" laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito.
Cookie di profilazione
Riprendendo la definizione data dal garante della Privacy i cookie di profilazione "sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete".
Mentre per i cookie tecnici NON è richiesto alcun consenso preventivo da parte dell'utente (il sito web, cioè, può gestirli tranquillamente senza dover adempiere ad alcuna formalità), per i cookie di profilazione la normativa europea e italiana prevede che "l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso".

Cookie di prime e terze parti
Un'altra importante distinzione riguarda il soggetto attivo, cioè colui il quale procede alla materiale trasmissione del cookie sul computer dell'utente. In questo senso si distingue tra i cosiddetti cookie di prime parti e di terze parti:

i cookie di "prime parti" sono, in poche parole, quelli trasmessi direttamene dal gestore del sito web visitato;
i cookie di "terze parti" sono, invece, quelli trasmessi da società terze presenti all'interno del sito visitato mediante appositi codici, i quali sono stati inclusi al fine di integrare nel sito funzionalità ulteriori.
Come è facile immaginare, i cookie di terze parti sono quelli che suscitano le maggiori preoccupazioni in quanto, oltre ad essere incredibilmente diffusi, sono totalmente estranei alla gestione ed al controllo del titolare del sito che, spesso e volentieri, ne ignora le finalità se non addirittura l'esistenza.

Per fare un esempio, si pensi che qualunque sito abbia integrato un sistema di statistiche come quello di Google Analytics o un plugin sociale come quello di Facebook (si pensi al classico pulsante "Mi piace") trasmette, spesso senza nemmeno saperlo, dei cookie di terze parti ai propri utenti fungendo da tramite mediante le proprie pagine web.

La distinzione descritta tra cookie di prime e terze parti assume, come vedremo in seguito, particolare rilievo anche all'interno della cookie law.

Cosa prevede la normativa italiana
Il Codice in materia di protezione dei dati personali (anche detto Codice della Privacy) prevede, all'articolo 122 comma 1, che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato (...)".

In altre parole possiamo dire che l'utilizzo dei cookie all'interno di un sito web deve essere preventivamente accettato dall'utente, il quale deve esprimere il proprio consenso informato (tale consenso, come già detto, NON è necessario qualora un sito utilizzi esclusivamente "cookie tecnici").

Particolarmente importante, nel contesto della normativa sui cookie, è il concetto di "informativa": abbiamo detto infatti che prima di poter prestare validamente il proprio consenso, l'utente deve essere adeguatamente informato circa l'utilizzo che il sito fa dei cookie. Ciò, sempre secondo le disposizioni del garante, deve avvenire in due fasi distinte.

L'informativa breve
Il garante ha stabilito che nel momento in cui un utente accede al sito web (non è importante che ciò accada in home-page o in una pagina interna), gli venga subito mostrato un breve avviso circa il fatto che il sito utilizza cookie. Da questa prima affermazione possiamo già capire che l'avviso deve essere implementato all'interno di tutte le pagine pubblicamente accessibili del sito.

Tale avviso può essere mostrato utilizzando un "banner di idonee dimensioni" in modo tale da rendere una "percettibile discontinuità nella fruizione dei contenuti della pagina web che si sta visitando". In altre parole il banner deve essere visibile e non confondersi con gli altri contenuti del sito.

Tale banner deve contenere obbligatoriamente:

un avviso circa l'utilizzo dei cookie di profilazione, precisando, qualora ciò accada, che tali cookie possono essere trasmessi anche da "terze parti";
un link alla pagina contenente l'informativa estesa (la cosiddetta cookie policy);
l'indicazione circa la facoltatività del cosenso;
l'indicazione che la prosecuzione della navigazione o l'interazione con la pagina (come l'esecuzione di un attività di scrolling dei contenuti o il click su un elemento) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie.
Tale banner può essere nascosto all'utente solo dopo che questi abbia espressamente manifestato il proprio consenso all'utilizzo dei cookie (ad esempio è possibile integrare, all'interno del banner stesso, un bottone di conferma che, una volta premuto, comporta la scomparsa dell'informativa breve).

E' consentito registrare tale consenso all'interno di un cookie tecnico in modo tale da non mostrare nuovamete l'informativa agli utenti che hanno già espresso la loro intenzione di acconsentire all'utilizzo dei cookie.

Come già detto, il consenso dell'utente può essere considerayo valido anche se prestato mediante un comportamento concludente come, ad esempio, la prosecuzione della navogazione su altre pagine del sito oppure mediante l'interazione con la stessa pagina (secondo un orientamento diffuso il semplice scrolling della pagina equivale ad un comportamento concludente in tal senso).

L'informativa estesa
In merito all'informativa estesa, il Garante della Privacy sottolinea come questa debba contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice. Tale informativa, quindi, deve esplicitare:

le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
i diritti dell'interessato;
gli estremi identificativi del titolare del trattamento.
Oltre a queste informazioni, l'informativa estesa deve provvedere a fornire all'utente una descrizione dettagliata ed analitica delle caratteristiche e delle finalità dei cookie trasmessi dal sito.

Qualora il sito trasmetta cookie di "terze parti" è necessario altresì che l'editore provveda ad integrare l'informativa aggiungendo i link alle informative delle società terze che materialmente trasmettono il cookie.

Sempre all'interno dell'informativa estesa deve essere indicata la possibilità per l'utente di esprimere le proprie preferenze in merito ai cookie ed alla loro disattivazione: ciò può essere fatto anche mediante la semplice indicazione delle procedure necessarie al blocco totale e/o selettivo dei cookie mediante le impostazioni del browser di navigazione. In tal senso può ritenersi sufficiente anche l'inserimento dei link alle relative pagine d'istruzioni fornite dai produttori dei software.

E' molto importante ricordare, infine, che questa informativa sia raggiungibile facilmente da parte degli utenti: 1) mediante un link all'interno dell'informativa breve; 2) mediante un link presente in calce ad ogni pagina del sito web.

Il grosso problema: il blocco dei cookie prima del consenso
Il grosso problema della normativa consiste nel fatto che non è permesso trasmettere un cookie (non tecnico) all'utente sino a quando questi non abbia prestato il proprio consenso: il altre parole, il consenso deve essere necessariamente preventivo all'invio dei cookie.

Come abbiamo detto, il consenso dell'utente può essere considerato dato anche a seguito di un gesto d'interazione con la pagina (ad esempio mediante uno scrolling dei contenuti), ma sino a quando l'utente non compie nessun atto di accettazione espressa (click su eventuale bottone presente all'interno dell'informativa breve) o prosegue nella navigazione o interazione col sito, i cookie non tecnici NON possono essere trasmessi.

Questo significa, per fare un esempio, che se la pagina ospita dei banner di Google AdSense questi non possono essere mostrati sino a quando non si registra l'accettazione dell'utente nei modi indicati in precedenza.

Questo, purtroppo, è l'aspetto più complesso della normativa in quanto l'adeguamento tecnico in tal senso sarà molto complesso ed effettivamente di difficile implementazione per chi non possiede le giuste conoscenze tecniche. Il rischio, di fatto, è quello di colpire molto duramente la piccolissima editoria che potrebbe ritrovarsi costretta a rinunciare ad una buona fetta dei propri guadagni (molti blog "vivono di AdSense") non potendo mostrare i banner alla prima visita dell'utente!

Notificazione al garante circa l'utilizzo di cookie di profilazione
Un ulteriore adempimento previsto dalla normativa riguarda i soggetti che utilizzano cookie di profilazione. Tali soggetti, infatti, sono chiamati ad effettuare una notifica al Garante come disposto dall'art. 37 del Codice.

E' bene precisare che sono esentati da tale adempimento tutti i siti che non facciano uso in maniera diretta di cookie per la profilazione dell'utenza: sono esclusi dall'obbligo di notifica, quindi, i siti che trasmettono cookie di profilazione di "terze parti" o che utilizzano direttamente cookie tecnici per i quali, ricordiamo nuovamente, non è richiesto alcun adempimento.

Conseguenze del mancato adeguamento agli obblighi previsti dalla "cookie law"
Il mancato e/o non corretto adeguamento alle disposizioni sancite dalla nuova normativa sui cookie può avere delle conseguenze davvero pesantissime. Il provvedimento dell'8 maggio 2014, infatti, prevede sanzioni amministrative salatissime da un minimo di 6.000 fino ad un massimo di 36.000 Euro per chi non è in regola.

Ancora peggiori le conseguenze dell'installazione di cookie di profilazione senza il consenso dell'interessato: in questo caso, infatti, la sanzione va da un minimo di 10.000 ad un massimo di 120.000 Euro. La mancata notificazione al Garante, infine, prevede una sanzione da 20.000 a 120.000 Euro.
La "cookie law" in pratica
Sino ad ora abbiamo parlato della cookie law da un punto di vista prettamente normativo: abbiamo visto cosa prescrive e quali sono le sanzioni in caso di inadempimenti. Vediamo ora, di seguito, alcuni aspetti "più pratici" che, mi auguro, saranno utili a molti gestori di siti web al fine di risolvere dubbi o perplessità sull'argomento e per procedere - tecnicamente - all'adeguamento delle pagine web alla normativa.

Chi (di fatto) deve adeguarsi alla "cookie law"
Abbiamo detto che, in teoria, non tutti i siti web sono tenuti ad adempiere alle prescrizioni della cookie law: se un sito non fa uso di cookie o utilizza esclusivamente quelli rientranti nella categoria dei "cookie tecnici" non è tenuto a fare alcunché.

Nella pratica, tuttavia, data l'enorme diffusione della abitudine di includere "strumenti esterni" all'interno dei siti web (come i già citati strumenti di statistica o i plugin del social network) l'adeguamento alla cookie law può considerarsi, di fatto, un obbligo generalizzato per la quasi totalità dei siti web esistenti.

Vediamo, di seguito, un elenco (ovviamente non esaustivo) delle situazioni in cui è sicuramente necessario adempiere agli obblighi previsti dalla cookie law:

il nostro sito incorpora annunci pubblicitari di Google Adsense, Criteo o di altri servizi di advertising;
il nostro sito incorpora sistemi di misurazione del traffico di terze parti come, ad esempio Google Analytics;
il nostro sito incorpora uno o più plugin sociali come, ad esempio, il pulsante "Mi piace" di Facebook o "Follow" di Twitter;
il nostro sito incorpora un sistema di terze parti per la gestione di commenti ai contenuti come, ad esempio, Facebook Comments o Disqus;
il nostro sito incorpora video di YouTube, Vimeo o altri content provider analoghi;
il nostro sito incorpora una mappa di Google Maps o altri servizi analoghi.
Se rientrate all'interno di una delle casistiche esposte siete tenuti ad adeguare il vostro sito alla cookie law.

Come risulta evidente, l'impatto della cookie law in Italia sarà davvero enorme in quanto ogni sito web, che non voglia rischiare di incorrere in sanzioni pesantissime, dovrà di fatto sottostare agli adempimenti previsti dalla normativa.

Implementare il banner con l'informativa breve da un punto di vista tecnico
Fortunatamente in Rete esistono diversi script già pronti all'uso per adeguare il sito alla cookie law mediante l'integrazione del banner con l'informativa breve. Di seguito alcuni script gratuiti che possiamo utilizzare sul nostro sito:

Google Cookie Choices
Cookie Script
Cookie Consent
Cookie Cuttr
Permission Bar
Esempi di informativa breve
Vediamo di seguito alcuni esempi di informativa breve che possiamo utilizzare (con i dovuti adattamenti del caso) all'interno del nostro sito web:

Esempio n.1
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy (link). Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.

Esempio n.2
Usando questo sito si accetta l'utilizzo dei cookie anche di terze parti. Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere l'informativa (link).

Esempio n.3
I cookie, anche di terze parti, ci permettono di migliorare la navigazione e la fornitura di annunci pubblicitari. Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie. Per maggiori informazioni invitiamo a leggere l'informativa estesa (link)

Bloccare i cookie prima del consenso
Stiamo lavorando ad uno script, che contiamo di rilasciare nel giro di pochi giorni, che consenta anche agli editori meno esperti di implementare, con una certa facilità un sistema per il blocco dei cookie (anche di terze parti) prima che l'utente abbia prestato il proprio consenso. Per il momento in Rete non esiste nulla, anche perchè l'Italia è il primo paese ad adottare un atteggiamento così rigido nei confronti dei cookie.

Consentire (con un click) la cancellazione di tutti i cookie inviati direttamente
Con un pizzico di javascript è possibile fornire agli utenti una semplice funzione che consente, con un semplice click, di rimuovere dal proprio computer tutti i cookie trasmessi direttamente dal sito web. Come abbiamo detto, infatti, il sito può non solo creare il cookie ma anche leggerlo e modificarlo (e pertanto anche cancellarlo). Di seguito lo script (Javascript) che potete includere all'interno della vostra informativa estesa (possibilmente tra i tag e ):
-------------------------------------------------------------------------
scripttogliquestascrittaemettifrecciadiaperturaechiusura p=""> function cancella_cookie(name) {
  var pathBits = location.pathname.split('/');
  var pathCurrent = ' path=';
  document.cookie = name + '=; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT;';
  // cancello per ogni possibile path
  for (var i = 0; i < pathBits.length; i++) {
    pathCurrent += ((pathCurrent.substr(-1) != '/') ? '/' : '') + pathBits[i];
    document.cookie = name + '=; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT;' + pathCurrent + ';';
  }
  // cancello anche i cookie settati a livello del dominio principale
  var domain;
  var host = location.hostname;
  var domain_array = host.split('.');
  var domain_parts = domain_array.length;
  if (domain_parts == 2) domain = host;  
  else{
    domain = domain_array[domain_parts-2] + '.' + domain_array[domain_parts-1];
  }
  // imposto una data di scadenza nel passato
  // il che equivale ad un ordine di cancellazione
  document.cookie = name + '=; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; path=/; domain=' + domain;
}  
function cancella_tutti_cookie() {
  if (document.cookie.length > 0) {
    var cookies = document.cookie.split(';');
    for(var i=0; i < cookies.length; i++) {
      var equals = cookies[i].indexOf('=');
      var name = equals > -1 ? cookies[i].substr(0, equals) : cookies[i];
      cancella_cookie(name);
    }
  }
  alert('I cookie trasmessi direttamente dal nostro sito sono stati cancellati');
}
scripttogliquestascrittaemettifrecciadiaperturaechiusura -------------------------------------------------------------------------------- Una volta inserito questo codice nella nostra pagina potremo inserire un link di questo tipo:
--------------------------------------------------------------------------
togliquestascrittaemettifrecciadiaperturaechiusuraa href="javascript:cancella_tutti_cookie()">Cancella i cookie del nostro sitotogliquestascrittaemettifrecciadiaperturaechiusura/a -----------------------------------------------------------------------------------------
Puoi vedere un esempio di funzionamento di questo script in fondo alla pagina della
- http://www.mrwebmaster.it/info/cookie.html   -

Considerazioni finali
Seppur motivata dal lodevole intento di tutelare la privacy degli utenti della Rete, la cookie law, soprattutto nella versione italiana, rischia di essere un vero e proprio terremoto per l'ecosistema dei siti web nostrani: se l'avviso appare giustificato nel caso in cui un sito adotti in prima persona dei cookie di tracciamento, forse eccessivamente oneroso appare l'obbligo di informativa ed il blocco preventivo per i cookie di terze parti spesso ospitati inconsapevolmente sui siti di migliaia di piccoli e piccolissimi editori o di semplici blogger.

Per questa particolare categoria, infatti, non c'è solo il rischio di una forte riduzione dei guadagni (pensiamo al blocco dei banner sino all'accettazione dei cookie) ma anche quello, forse più grave, di dover (o voler) chiudere bottega: nei prossimi mesi, infatti, potrebbero essere non pochi i gestori di siti web che, ritenendo troppo rischioso, troppo complesso e/o economicamente non più conveniente la permanenza on-line, decideranno di interrompere le pubblicazioni.

In tal senso è auspicabile che il Garante intervenga attutendo l'impatto della normativa o che i colossi della Rete (Google in primis) adattino i propri strumenti alla normativa italiana, liberando gli editori dal rischio di incorrere in sanzioni per attività non a loro direttamente riconducibili.

OPPURE PIU' SEMPLICEMENTE COPIA E INCOLLA IL CODICE DA QUI :



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sabato 12 maggio 2012

PEC: fallimento obbligatorio per legge



PEC (posta elettronica certificata):

 un fallimento obbligatorio per legge



. prezzi da urlo .



Una storia tutta italiana quella che ha portato all’obbligatorietà della PEC: un fallimento, peraltro, già annunciato nelle stesse premesse da cui ha preso le mosse questo strumento.

Non c’è bisogno di ricordare che la Posta Elettronica Certificata (meglio nota con il suo acronimo: PEC) è un sistema che consente al mittente dell’email di ottenere – al pari di una raccomandata con avviso di ricevimento – la prova legale (in forma elettronica) dell’invio e della consegna di quanto inoltrato, con la specifica indicazione della data e ora.

Definita dal ministro Brunetta, all’alba della sua approvazione, come “la più grande rivoluzione culturale mai prodotta in questo Paese dal dopoguerra”, la posta elettronica certificata è stata però un vero fallimento. Non ci voleva molto per capirlo: era già scritto nel suo stesso DNA prima ancora che nascesse. E questo perché si è deciso, a suo tempo, di sposare una tecnologia limitata e obsoleta. Come tutti gli “affari” milionari italiani, è meno doloroso credere che, dietro le scelte insensate del parlamento, vi sia qualche nuovo business anziché la pura idiozia dei nostri rappresentanti.

Introdotta con una serie di interventi legislativi tra il 2005 e il 2009 [1], la PEC è stata da poco resa obbligatoria ai professionisti e alle imprese: segno di un’inguaribile fede, da parte delle istituzioni, nella sua utilità. Ma, a conti fatti, nessuno ancora la usa o la trova comoda. Avvocati, commercialisti, ingegneri, società: tutti continuano a valersi dei loro tradizionali account di posta elettronica, spesso legati a un dominio “ad hoc”, acquistato in modo da collegare il proprio nome alla ragione sociale (anche per una questione di marketing).  È più identificativo l’account “rossi@lavatriciperfette.spa.com” che non “rossi@pec.assolavatrici.it”.

Non bisogna tralasciare neanche il problema della scarsa preparazione del personale. L’altro giorno ho inviato una Pec all’U.r.p. di un Comune, con la richiesta di un certificato di residenza. Non avendo ricevuto risposta, dopo qualche giorno ho telefonato alla segreteria, dove una persona, con tono piuttosto imbarazzato, mi ha invitato a inoltrare di nuovo la domanda. Ma questa volta con un fax.

Peraltro, seppur formalmente, non tutti gli enti sono dotati di Pec. È stato, per esempio, il caso della Regione Basilicata, contro cui ci si è visti obbligati a intraprendere, per fini risarcitori e con felice risultato, una apposita class action.

Tra le tante critiche di chi è costretto a sborsare diverse decine di euro all’anno per un servizio che non usa, l’ultimo attacco giunge ora dall’Istituto Superiore delle Comunicazioni e Tecnologie dell’Informazione (Iscti), dipartimento del Ministero dello Sviluppo. Sandro Mari, ingegnere dell’Iscti, denuncia: “La Pec non è inter-operabile e, proprio perché non basata su uno standard internazionale, non è integrata in alcuni software di gestione”. Il che, in parole povere, significa che la posta certificata può essere utilizzata solo all’interno dei confini nazionali e non si interfaccia con il resto del mondo: essa, insomma, dialoga solo con un’altra Pec o con gli uffici pubblici nazionali (ammesso che la sappiano utilizzare). L’esatto opposto della filosofia globale che invece sposa Internet. Una critica che già da molto tempo aveva cavalcato l’associazione “Cittadini di Internet”, per bocca del proprio presidente, Massimo Penco.

Alternative ce ne sono, riferisce Mari: la Ietf (International Engineering Task Force, l’unica autorità internazionale demandata agli standard su Internet), già molto tempo prima che nascesse la “Pec italiana”, ha determinato uno standard di comunicazione certificata universale con le medesime caratteristiche della Pec ma ad essa parallelo, tuttavia sicuro, non oneroso e basato su uno standard internazionale. Inoltre, a differenza della Pec, non implica la creazione di un sistema centralizzato per la gestione degli aspetti di sicurezza. Tale standard può essere implementato utilizzando i normali software commerciali di gestione della posta.

Allora, perché il governo avrebbe voluto necessariamente sposare il sistema della Pec? Una storia forse molto simile a quella degli incentivi sul fotovoltaico e che lascia dietro di sé la solita scia di puntini sospensivi del Belpaese.
L’appalto della Pec fu affidato alla società Poste Italiane per la modica (si fa per dire) cifra di 50 milioni di euro: un euro per ogni italiano che, secondo le ottimistiche previsioni del governo, avrebbe dovuto richiedere l’attivazione, alle Poste, di un indirizzo Pec. Cosa che ovviamente non è avvenuta: sono solo poco più di cento mila i cittadini che l’hanno chiesta e attivata (chissà poi quanti di questi effettivamente la utilizzano).
Il calcolo, in verità, è già di per sé sbagliato. Gli italiani sono in tutto 60 milioni e, in questi 60 milioni, sono compresi anche i minori di 18 anni (che quindi non saprebbero che farsene di una posta certificata) e gli anziani che neanche sanno cos’è un’email. Quindi, a conti fatti, i potenziali utilizzatori di Pec sono ben meno di 50 milioni: mentre tale invece è la cifra “regalata” a Poste Italiane. È ovvio che il calcolo del corrispettivo a favore di Poste Italiane è stato fatto con un’approssimazione per eccesso ben sopra le ragionevoli aspettative. Peraltro, ci sono anche altri gestori, oltre a Poste Italiane, capaci di erogare il servizio Pec (gli ordini professionali, le camere di commercio, svariate società private).

Già il contenuto del bando per l’appalto della Pec lasciava pensare a un provvedimento “ad personam”, da cui era facile intuire chi sarebbe stato l’aggiudicatario. Tra i requisiti richiesti vi era infatti la disponibilità, da parte dell’eventuale vincitore, di offrire “una rete di sportelli fisici in grado di assicurare un punto di accesso in almeno l’80% dei comuni italiani con popolazione residente superiore a 10 mila abitanti, con orario di apertura al pubblico, dal lunedì al sabato, 9.00-13.00”.
A riguardo, non mi vengono in mente altri soggetti in grado di offrire tale rete, oltre alle banche e, appunto, alle Poste Italiane.

Fare marcia indietro [2] ? Si, è sempre possibile. Da noi, ogni governo si caratterizza perché, nei suoi primi due anni, non fa che spazzare la polvere dei precedenti regimi. Ma la verità è che ormai i buoi sono scappati, il denaro pubblico è “speso”, chi doveva abbonarsi al servizio lo ha già fatto e tutto è impostato su questo regime. Almeno finché l’Italia non si ricorderà che fa parte dell’U.E. e che, pertanto, dovrà adattarsi al nascente standard comunitario per la certificazione della posta elettronica, uno standard valido e uguale per tutti gli stati membri, anche al di fuori degli stretti confini nazionali.
Ma intanto chi doveva mangiare, si sarà alzato da tavola con la pancia piena…




[1] Art. 15, comma 2, L. 15.03.1997 n. 59; Dpr 11 febbraio 2005 n. 68; D.M. 2 novembre 2005;  Codice della Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005); L. 2/2009 (art. 16, comma 6, 7, 8, 9, 10); Decr. Pres. Cons. Min. 6 maggio 2009;  D.l. 1 luglio 2009 n. 78.
[2] Il Governo, dietro la pressione di una denuncia presentata alla Commissione Europea di Cittadini di Internet Adiconsum ed ANORC, aveva tentato una marcia indietro, quanto meno dando un’alternativa alla stessa Pec (cfr. legge n. 2 /2009, art. 16, comma 6). Oltre infatti alla Pec, come originariamente intesa dal legislatore italiano con D.L. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, veniva fornita l’alternativa di “analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali” (cfr. legge n. 69 del 18 giugno 2009, art. 35).

 DI Angelo Greco

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giovedì 24 novembre 2011

Una legge per far tacere le tv locali


Una legge per far tacere le tv locali

Siamo Tutti Telejato a Roma contro la Legge di Stabilità 2011 sul riordino delle frequenze nel digitale terrestre




C'è una legge che rischia di mettere il silenziatore alle televisioni locali. C'è un gruppo di associazioni e cittadini che a questa legge si oppongono. Così oggi a Roma il comitato “Siamo tutti Telejato” ha presentato, in conferenza stampa, un documento di denuncia contro quanto sta accadendo in Italia. La legge in questione è quella di Stabilità del 2011 che, nel silenzio più assordante, abolisce le televisioni comunitarie e distribuisce a pagamento le frequenze del digitale terrestre. Tutte tranne sei.

«Con la Legge di Stabilità 2011 (articolo 1, commi 8, 9 e 10) sono state, di fatto, abolite le televisioni comunitarie (250 in tutta Italia), e il Ministero dello Sviluppo Economico si è riservato il diritto di assegnare, a pagamento, tutte le frequenze del digitale terrestre, tranne 6 che saranno assegnate attraverso il sistema “Beauty Contest”, in parte ad aziende che già posseggono frequenze. In questo modo vengono sottratti al mercato circa 30 canali (6 mux)  per le TV locali. Si sottolinea inoltre come in un momento di austerità economica lo Stato italiano stia di fatto regalando frequenze ad aziende private e pubbliche. (mentre ha venduto i canali dal 61 al 69)». Recita così il documento che il comitato “Siamo tutti Telejato” ha presentato e manderà agli organi istituzionali italiani.

Nella speranza che si riesca a bloccare quello che definiscono un vero e proprio esproprio. Tra le tante televisioni colpite c'è anche Telajato, la tv animata a Partinico da Pino Maniaci, che ha fatto luce sui tanti legami tra mafia, politica e imprenditoria nel palermitano. «Abbiamo resistito all'attacco dei boss – commenta Maniaci – ma a farci chiudere è lo Stato». Un paradosso tutto italiano. Un'occasione ghiotta per i grandi gruppi televisivi, che possono accaparrarsi gratuitamente nuove frequenze, a discapito di chi fa informazione dal basso. Rischiando in prima persona.

«Noi – recita il documento - ci proponiamo di denunciare oggi la cecità con cui, nella normativa indicata, le nuove misure legislative predisposte non tengono conto del fatto che esse potrebbero rendere impossibile a piccoli gruppi editoriali, come Telejato, di rimanere attivi sul mercato della comunicazione. A tali realtà si impedirebbe così il loro ruolo insostituibile di vigilanza sulle attività e penetrazioni mafiose nel tessuto sociale dei singoli territori e nella dimensione culturale dei Cittadini. Tutto ciò si tramuterebbe quindi in un danno spaventoso al dichiarato progetto di contrasto alle mafie che, pur essendo costantemente declamato, viene di fatto disatteso nella concretezza di una simile azione politica».

Il Comitato, promosso da numerose associazioni nazionali e locali, si propone di tutelare tutte le piccole emittenti che, come Telejato, saranno soppresse. «Lo swich-off, il cambio di tecnologia dall'analogico al digitale terrestre – sottolinea Nadia Furnari dell'Associazione Rita Atria – non può essere un esproprio. Di fatto – aggiunge – consente la concentrazione delle informazioni nelle mani di pochi». L'abolizione di televisioni, locali o comunitarie, comporterebbe una perdita non secondaria. E' da realtà piccole e agguerrite che le notizie scomode ottengono diritto di cittadinanza e la possibilità, non sempre garantita, di avere una risonanza nazionale. Ciò comporta, come nel caso di Pino Maniaci, seri rischi. Minacce, intimidazioni e attentati, ma anche una rete di tutela derivante dalla serietà del lavoro svolto.

«Spegnere Telejato significa mettere a rischio la mia vita – dichiara Maniaci – ma anche quella della mia famiglia, perchè Telejato è una tv a conduzione familiare». Un altro motivo per chiedere la revisione di questa paradossale normativa. 


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venerdì 27 marzo 2009

Una legge per la rete



«Una legge per la rete», proposta per salvare internet
di Francesco Costa

 E' stato depositato in Senato un nuovo ennesimo disegno di legge su internet. Niente panico, però: stavolta sembra essere una buona legge. La proposta è stata presentata da due senatori del Pd, Luigi Vimercati e Vincenzo Vita, ed è stata scritta grazie alla consulenza di NNsquad, un gruppo formato da esperti di nuove tecnologie con l'obiettivo di difendere la neutralità della rete e «contribuire a mantenere Internet libera da irragionevoli restrizioni». Il risultato è un testo che entrando in vigore colmerebbe il gap che separa oggi la legislazione italiana da quella dei suoi partner europei e metterebbe il paese su un piano di assoluta avanguardia sul fronte della difesa della neutralità della rete, della lotta al digital divide e della diffusione del software libero.

Il contenuto della proposta
Suddivisa in tre parti, la legge (che è scaricabile sul sito Una legge per la rete) imporrebbe alle società da cui i cittadini acquistano il collegamento a internet - i provider - condizioni trasparenti nell'accesso e nell'erogazione dei servizi, «garantendo l'accesso alla rete con qualsiasi dispositivo e a condizioni di neutralità rispetto ai contenuti, ai servizi, alle applicazioni e agli apparati terminali»: così facendo si impedirebbe, ad esempio, il filtraggio, la riduzione e l'interruzione delle prestazioni dei collegamenti internet per gli utenti che utilizzano programmi di file sharing. La legge impegnerebbe inoltre il governo a darsi un programma per lo sviluppo e la diffusione sul territorio di internet a banda larga, così da superare le carenze infrastrutturali che impediscono le piena parità di accesso alla rete da parte dei cittadini; la pubblica amministrazione sarebbe invece incentivata a dotarsi di software open source (cioè programmi disponibili gratuitamente e basati su protocolli e formati aperti) e utilizzare la rete per comunicare efficacemente coi cittadini. La parte finale della legge istituirebbe un «Piano per l'innovazione digitale» che punti a coordinare e definire le azioni, gli strumenti, le risorse e le misure da disporre per l'ammodernamento tecnologico del paese e la difesa del principio di neutralità della rete.

La neutralità della rete
Di cosa parliamo quando usiamo l'espressione «neutralità della rete»? Tim Berners-Lee, co-inventore del World Wide Web, risponderebbe che «vent'anni fa, gli inventori di Internet progettarono un'architettura semplice e generale. Qualunque computer poteva mandare pacchetti di dati a qualunque altro computer. La rete non guardava all'interno dei pacchetti. È stata la purezza di quel progetto, e la rigorosa indipendenza dai legislatori, che ha permesso ad Internet di crescere e essere utile». Neutralità della rete vuol dire quindi separare il piano dell'infrastruttura - la rete internet, appunto - da quello dei suoi servizi e dei suoi contenuti: una rete neutrale è una rete in cui i provider forniscono lo stesso accesso ai contenuti, che permette a tutti gli utenti di collegarsi liberamente tra loro e a tutti i servizi. «Se mancasse la neutralità – si legge su Wikipedia - i provider potrebbero fornire il servizio di connessione ad internet favorendo alcuni contenuti del web rispetto ad altri». Sarebbe la fine di internet così come lo conosciamo; forse sarebbe la fine di internet e basta.

Cosa succede
Non si può dire che le altre proposte di legge oggi depositate in Parlamento siano ispirate alla difesa della neutralità della rete: la norma D'Alia, inserita nel pacchetto di sicurezza già approvato al Senato, imporrebbe infatti ai provider l'oscuramento globale di interi servizi, qualora si riscontrassero messaggi inopportuni o apologie di reato. Non bastasse quello che accade in Italia, poi, ci si mette pure l'Europa. Il 31 marzo il Parlamento Europeo dovrà esprimersi a proposito delle proposte di modifica a un pacchetto di norme sulle telecomunicazioni definito Pacchetto Telecom. Se approvati, questi emendamenti potrebbero autorizzare i provider ad applicare una serie di "sistemi di gestione del traffico". Il risultato sarebbe una rete in cui l'utilizzo di alcuni siti internet o software sia privilegiato rispetto all'utilizzo di altri. Migliaia di persone si stanno mobilitando tentando di convincere gli europarlamentari a non votare queste norme, che avrebbero una inevitabile ricaduta sulle legislazioni dei paesi comunitari. Se una proposta di legge come quella dei senatori Vita e Vimercati fosse stata presentata e approvata lungo la passata legislatura, forse l'Italia potrebbe dirsi al riparo dall'entrata in vigore di misure così illiberali e restrittive.

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martedì 3 marzo 2009

DDL Carlucci, fuori gli anonimi dalla rete?



Roma - Per ora è solo un progetto di legge, il 2195, quello con cui l'onorevole Gabriella Carlucci (PDL) intende "assicurare la tutela della legalità nella rete Internet" delegando al Governo "l'istituzione di un apposito comitato presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"; quello con cui si vorrebbe che ogni testo postato online potesse venire ricondotto ad un cittadino della rete, vietando di fatto la possibilità di esprimersi in maniera anonima.

Il testo non è ancora stato pubblicato in via ufficiale, ha confermato a Punto Informatico l'ufficio stampa dell'onorevole, ma degli stralci hanno iniziato a circolare in rete. Secondo quanto riferito dall'ufficio stampa di Carlucci, l'estratto che ad esempio è stato pubblicato sul blog dell'esperto Stefano Quintarelli dovrebbe ricalcare il testo del progetto di legge.

Si tratta solo del secondo articolo di un testo più complesso, quattro commi che potrebbero delineare per i cittadini e per gli operatori della rete nuove responsabilità e nuovi doveri.

Secondo quanto recita il primo comma del testo trapelato online, dovrebbe essere vietato "effettuare o agevolare l'immissione nella rete di contenuti in qualsiasi forma (testuale, sonora, audiovisiva e informatica, ivi comprese le banche dati) in maniera anonima". Il concetto di anonimato, ha spiegato a Punto Informatico l'avvocato Daniele Minotti basandosi sull'analisi del frammento in circolazione, appare quantomai sfumato: non è chiaro se si debba considerare anonimo l'utente che non si esprima con il proprio nome o con uno pseudonimo, o se si debba considerare anonimo l'utente che non si può identificare, ad esempio a mezzo indirizzo IP. Indirizzo IP che, spiega Minotti "pur identificando di per sé una macchina è pacificamente un dato personale se associabile ad altri dati come l'orario".

Il secondo comma del secondo articolo del progetto di legge dovrebbe estendere la responsabilità di eventuali reati, danni o violazioni amministrative commessi da netizen anonimi anche ai "soggetti che, anche in concorso con altri operatori non presenti sul territorio italiano, ovvero non identificati o identificabili, rendano possibili i comportamenti di cui al comma 1". Non è chiaro, dall'estratto della proposta, quale siano i soggetti chiamati in causa. Qualora si consideri l'anonimato una questione di generalità o di pseudonimi, ad essere coinvolti potrebbero essere i servizi che permettessero ai netizen di pubblicare contenuti senza richiedere alcun tipo di identificazione. Qualora invece si consideri l'anonimato una questione di rintracciabilità a mezzo indirizzi IP, specula Minotti, ad essere investiti dalla responsabilità non solo potrebbero essere servizi come Wikileaks, che consente di immettere in rete documenti non tracciabili, ma potrebbero essere anche i fornitori di connettività che permettano ai netizen di operare in rete in maniera anonima, ad esempio a mezzo TOR. Più radicale l'avvocato Guido Scorza: "gli ISP e le piattaforme rischierebbero di essere fuorilegge il giorno dopo l'entrata in vigore del DDL perché, comunque, non identificano tutti gli utenti dei loro servizi". Scorza ritene che l'IP, in ogni caso, non si possa considerare un dato idoneo all'identificazione di una persona: "in questo caso non basta il concetto di IP come strumento di imputazione della responsabilità".

Il terzo comma del testo parziale che sta rimbalzando in rete è invece dedicato ai reati di diffamazione: "si applicano, senza alcuna eccezione, tutte le norme relative alla Stampa". Secondo quanto riferito dall'avvocato Minotti a Punto Informatico, se il comma dovesse risultare parte del progetto di legge andrebbe a collidere con le disposizioni con cui l'onorevole Roberto Cassinelli (PdL) vorrebbe tracciare un distinguo nel panorama dei produttori di contenuti. Reintroducendo di fatto gli oneri in capo al direttore responsabile e le aggravanti delineati dalla legge sulla stampa, che fanno riferimento a figure professionali che in rete non sempre esistono.

Il comma quarto del testo, per come è stato anticipato online, chiama in causa il diritto d'autore e dispone che "in relazione alle violazioni concernenti norme a tutela del Diritto d'Autore, dei Diritti Connessi e dei Sistemi ad Accesso Condizionato si applicano, senza alcuna eccezione le norme previste dalla Legge 633/41 e successive modificazioni". "È un comma che a prima vista appare superfluo", osserva Minotti: la rete non sfugge alle leggi dello stato.

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