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martedì 14 gennaio 2020

Salvini ha il Network di Disinformazione Più Grande d'Italia

Salvini ha il Network di Disinformazione Più Grande d'Italia



Che fine ha fatto la rete di siti e pagine portata alla luce da #Buzzfeed nel 2017? 
È viva e vegeta, ha 
numeri enormi e soprattutto viene condivisa dalla
 #Comunicazione del leader leghista: l'inchiesta di 
Wired“Mai più metodi Bibbiano!”. 
Quando nella tarda serata di sabato 4 gennaio la macchina comunicativa di Matteo Salvini ha rilanciato un articolo della testata MeteoWeek, molti commentatori si sono chiesti da 
dove arrivasse quello strano sito web e perché il leader del primo partito italiano lo considerasse una 
fonte d’informazione attendibile.

Come Salvini tiene in vita il network di disinformazione più grande d'Italia

Per rispondere a entrambe le domande è necessario fare un passo indietro lungo almeno due anni e 
tornare al 21 novembre 2017, il giorno in cui un’inchiesta di Buzzfeed ha rivelato l’esistenza della più vasta rete italiana di siti e pagine Facebook di disinformazione. Una storia dai contorni ormai sbiaditi, ma che appare quantomai utile per comprendere le dinamiche interne alla comunicazione della nuova destra italiana.

L’inchiesta di Buzzfeed
Al centro dell’inchiesta realizzata nel 2017 dai giornalisti Alberto Nardelli e Craig Silverman figuravano Giancarlo Colono e suo fratello Davide, imprenditori romani a capo di Web365 e NextMediaWeb, società a responsabilità limitata che si occupavano di creare e gestire siti internet.

Secondo le informazioni raccolte da Buzzfeed, ai fratelli Colono sarebbero riconducibili almeno 175 
domini registrati, un vero e proprio impero mediatico in miniatura che spazia dal gossip al calciomercato, passando per salute, motori, animali e cinema. Outlet di notizie come tanti, rigorosamente devoti alle logiche del posizionamento su Google e al clickbait, ma che spesso e volentieri finiscono per sfociare 
apertamente nella disinformazione di stampo nazionalista e islamofobico.

Punta di diamante della rete erano Direttanews e iNews24, rispettivamente una testata giornalistica – 
che al momento dell’articolo americano poteva vantare una pagina Facebook verificata da quasi 3 
milioni di fan, oltre che un volume annuale di 5 milioni di condivisioni – e il suo corrispettivo slegato da responsabilità giornalistiche, un “giornale online indipendente” in grado di attrarre un milione e mezzo di seguaci sul social blu grazie a titoli come “Immigrati e malattia: il connubio che tutti stanno nascondendo” e “Caso Weinstein, l’Imam: Se si mettono il velo non verranno molestate”.

In seguito alle informazioni contenute nell’articolo di Buzzfeed, Facebook ha provveduto a sospendere gli account delle due testate, per non meglio precisate “violazioni della policy”.

Il network della disinformazione, oggi
Quasi 800 giorni dopo, la rete di siti e pagine gestita dai fratelli Colono è viva e più in salute che mai. Archiviata la battuta d’arresto seguita all’inchiesta di Buzzfeed, DirettaNews è tornata a guadagnare un discreto – seppur non paragonabile a quello della precedente esperienza – seguito sui social, mentre iNews24 esiste al momento solo come sito web.

Poco male, perché nel frattempo il network si è evoluto, perfezionando la complessità del sistema e 
aumentando i nodi a sua disposizione. Le notizie prodotte dai singoli siti sono ora diffuse attraverso un sottobosco di pagine Facebook apparentemente indipendenti, come E Sti Ca (1,5 milioni di follower) e Curiosauro (1,2 milioni di follower), o dai profili delle componenti più centrali della galassia-Colono, come Calciomercato.it (1,5 milioni di follower) e 
ViaggiNews.com (1,2 milioni di follower).

Una rete che si autoalimenta per aggirare l’oscuramento voluto da Facebook nel 2017, ma che al tempo stesso incrocia il flusso di un altro grande network. È quello della Planet Share di Andrea Caroletti, azienda romana proprietaria di circa 140 domini, che contribuisce al traffico dei Colono condividendo gli articoli attraverso i canali social di siti come Newnotizie.it (760mila follower), Leggilo.org (già al centro di un rapporto di Avaaz, collegato alla pagina Facebook Ma Anche No da 1,1 milioni di follower), Stelledivita.it (1 milione di follower) e Iotibenedico.it (450mila follower).


La ragnatela di pagine che condividono i link di Leggilo.org
Le due organizzazioni appaiono formalmente distinte, ma curiosamente il dominio del sito vetrina di 
Planet Share – oggi non più online – risulta registrato proprio da Web365. Punto d’incontro ufficiale tra i due network è invece La Luce di Maria, pagina Facebook da 1,4 milioni di follower, sito web dedicato alla diffusione di “una corretta informazione”, ma soprattutto associazione culturale no profit presieduta da Andrea Caroletti.

La Luce di Maria è una strana terra di mezzo dedita al culto della Madonna di Medjugorje, che in qualità di associazione si occupa perlopiù di organizzare pellegrinaggi nei luoghi sacri al cattolicesimo più conservatore, ma che online condivide preghiere giornaliere, consigli per combattere il desiderio di masturbazione e articoli decisamente 
antiscientifici su come guarire con digiuno e preghiera.

Tra i collaboratori più stretti troviamo ancora una volta Giancarlo e Davide Colono (che scrive sotto lo pseudonimo “Paolo”), devoti di Medjugorje e assidui frequentatori del paesino bosniaco, nonché i veri artefici della presenza online del sito, nonostante si dichiarino semplici volontari. La pagina Facebook de La Luce di Maria, in ogni caso, funge da nodo centrale di diffusione tanto dei contenuti prodotti dal network Web365, che di quelli firmati Planet Share.

Il caso MeteoWeek
Un mese esatto dopo il clamore suscitato dall’inchiesta di BuzzFeed nasce MeteoWeek, un portale di 
meteo, naturalmente, ma anche di attualità, cronaca, viaggi e spettacolo. Il sito web è gestito dalla solita Planet Share, ma una veloce ricerca su Google restituisce numerosi annunci di lavoro pubblicati a nome di Web365.

In uno di questi, MeteoWeek si dice alla ricerca di un web content editor, per la “stesura di articoli 
originali” della lunghezza minima di 380 parole. Tre articoli al giorno, sei giorni su sette. Compenso 
mensile: 200 euro (da pagare con cadenza trimestrale, nel caso non si disponga di partita Iva).

MeteoWeek ha una propria pagina Facebook, ma il grosso del traffico arriva attraverso la solita rete di pagine che ne rimbalzano i contenuti. Il picco delle condivisioni (e della notorietà) giunge però grazie a Matteo Salvini, che il 4 gennaio decide di riportare in auge il caso Bibbiano
 (proprio come da istruzioni rinvenute a Bologna da Repubblica).


Ceccano, figli sottratti per un disegno incriminato: il pm archivia il caso
Sono tre i bambini strappati a una famiglia di Ceccano dai servizi sociali a causa di un disegno. L'incubo ora è finito, il pm ha archiviato il caso.



L’ex ministro dell’Interno – quarto protagonista di questa storia devoto alla Madonna di Medjugorje – condivide sui propri canali social la disavventura di tre bambini, “sottratti” alla famiglia a causa di un disegno. Il riferimento al cosiddetto “metodo Bibbiano” è esplicitato nel post che correda l’articolo e tira in ballo ancora una volta le responsabilità degli assistenti sociali.

Con una risposta pubblicata su Facebook, l’ordine nazionale degli assistenti sociali ha bollato come 
fake la notizia di MeteoWeek, che parlava di “ordine” arrivato direttamente “dagli assistenti sociali” e, pur non contestando il resto della ricostruzione, ha annunciato querele “quando ci saranno gli estremi, per il senatore e per tutti gli altri che diffondono false notizie”.

La comunicazione leghista, in ogni caso, non è nuova a condivisioni di questo tipo e ha già dimostrato una certa familiarità con i siti della galassia Colono-Caroletti. Prima della new entry MeteoWeek – ormai entrato stabilmente nella rotazione di notizie proposte dallo staff leghista ai membri del gruppo ufficiale di Matteo Salvini – Morisi e colleghi avevano attivamente contribuito al traffico di iNews24 (qui, qui, qui e qui qualche esempio).

Decisamente un bel regalo per un network che, complessivamente, può contare su oltre 14 milioni di 
follower su Facebook. Più di qualsiasi compagnia italiana di media mainstream.

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Anche nelle ultimi sondaggi del 2019 Matteo Salvini la fa da padrone, a dimostrazione che il leader della Lega è come sempre al centro dell’attenzione mediatica nazionale sia nel bene che nel male. L’ex ministro dell’Interno si contende infatti sia la fascia  come peggiore politico dell’anno appena passato, scalzando in quest’ultimo caso Matteo Renzi ...




giovedì 27 ottobre 2011

Social network: attenzione agli effetti collaterali

Social network: 
attenzione agli effetti collaterali
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Social network e codice penale: 

come non finire nei guai. 

Parte prima


Si parla molto di violazione della privacy nelle piattaforme di social network ma ancora troppo poco di altri reati che,  invece, sono diffusissimi tra gli utenti online che popolano i vari Facebook, YouTube, i blog ecc.
E dato che si tratta di reati che prevedono anche la reclusione fino a 4 anni, forse vale la pena parlarne un po’.
Prima considerazione piuttosto banale: il fatto che i social network siano ambienti digitali e virtuali non ci pone al di sopra della legge: continuano a valere le stesse leggi del mondo reale!
Il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato la Raccomandazione del 26.11.2009 che interviene sull’utilizzo di social network e sui pericoli connessi all’uso.
“Social network: attenzione agli effetti collaterali” Facebook & Co. Come tutelare la propria privacy ai tempi di Facebook, MySpace & Co. Come difendere la propria reputazione, l’ambiente di lavoro, gli amici, la famiglia, da spiacevoli inconvenienti che potrebbero essere causati da un utilizzo incauto o improprio degli strumenti offerti dalle reti sociali? Sono queste alcune delle domande a cui risponde la guida messa a punto dal Garante per la privacy “Social Network: Attenzione agli effetti collaterali”. Non un manuale esaustivo, ma un agile vademecum sia per persone alle prime armi, sia per utenti più esperti, pensato per aiutare chi intende entrare in un social network o chi ne fa già parte a usare in modo consapevole uno strumento così nuovo.
La questione è talmente attuale che i più grandi fornitori di piattaforme di social network (per la precisione 17) tra cui Facebook, Google/YouTube, MySpace, Microsoft e Yahoo! hanno deciso di siglare in Lussemburgo, in occasione della giornata “Safer Internet 2010″, un accordo europeo che contiene una serie di regole volte a migliorare la sicurezza dei minorenni che utilizzano la rete e far fronte comune contro i rischi potenziali a cui sono esposti i più giovani come l’adescamento da parte di adulti, il “bullismo” online e la divulgazione di informazioni personali.
Preliminarmente è opportuno sottolineare che occorre distinguere i comportamenti lesivi in due categorie a seconda della tipologia di reato che si potrebbe commettere:
a) Vi sono i reati commessi da chi sfrutta Facebook o altri social network, le sue caratteristiche, per realizzare i propri intenti illeciti. In questa categoria vi rientrano ad esempio: l’invio di materiale pubblicitario non autorizzato (la c.d. attività di spamming) o la raccolta e l’utilizzo indebito di dati personali, attività espressamente vietate dal T.U. sulla privacy (d.lgs. n. 196 del 2003); l’utilizzo dei contatti per trasmettere volutamente virus informatici, punito dall’art. 615-quinquies c.p.; l’utilizzo dei contatti per acquisire abusivamente codici di accesso per violare sistemi informatici (punito dall’art. 615-quater c.p.), ecc.
b) Chi utilizza Facebook per la funzione tipica del social network, ossia quello di creare contatti tra gli utenti per facilitare la comunicazione e nel far questo, spesso per superficialità, nel comunicare con il proprio gruppo di amici, va oltre commettendo reati penali. Il reato più frequente, che si può verificare in questi casi, è quello di diffamazione.
L’inserimento di frasi offensive, battute pesanti, notizie riservate la cui divulgazione provoca pregiudizi, foto denigratorie o comunque la cui pubblicazione ha ripercussioni negative, anche potenziali, sulla reputazione della persona ritratta possono integrare gli estremi del reato di diffamazione, punito dall’art. 595 c.p.
Tipico esempio noto alla cronaca, la creazione di gruppi ostili ad una determinata persona: “Quelli che odiano il datore di lavoro bastardo”, ecc. E’ evidente come alcune quali “bastardo” o “cretina” hanno una inequivoca carica offensiva, rilevante sotto il profilo penalistico. Al riguardo una recente sentenza[1] , che si segnala per essere stata la prima, in Italia, a trattare di uno dei siti di condivisione più popolari al mondo ha stabilito che è tenuto al risarcimento del danno colui che lede la reputazione, l’onore o il decoro di una persona mediante l’invio di un messaggio tramite social network.
Con riferimento alla diffamazione per il tramite dell’uso improprio di foto di terzi, la Cassazione, in un procedimento per diffamazione per pubblicazione di foto in un contesto lesivo della reputazione, ha precisato che il consenso ad essere ritratti non comporta il consenso a utilizzare le foto, soprattutto se tale utilizzo avviene in contesti che espongono il soggetto a lesioni della propria reputazione. Ricordiamo che  affinché vi sia diffamazione è necessario: a) la comunicazione con più persone, la giurisprudenza dice che sono sufficienti almeno due persone; quindi non costituisce diffamazione il “pettegolezzo” riferito all’amico tramite messaggio privato, ma solo se pubblicato sulla bacheca, visibile a tutto il gruppo di amici o comunque a due o più persone. In caso contrario, senza la comunicazione con più persone, anche in tempi diversi, non c’è reato. b) l’offesa deve essere rivolta a soggetto determinato o determinabile. Se si parla male di una persona senza far capire di chi si tratta non è reato. Per aversi diffamazione non è necessario mettere nome, cognome, generalità del diffamato: è sufficiente inserire riferimenti che consentano di rendere conoscibile la persona offesa o comunque attribuibile l’offesa ad una persona specifica[2].
Un altro reato che viene spesso commesso (e con una certa disinvoltura) sul Web è quello della sostituzione di persona
Il reato da contestare in tali casi è disciplinato dall’art. 494 c.p. e prevede una pena fino a un anno di reclusione.
Oggetto della tutela penale,in relazione al delitto preveduto nell’art.494 c.p., è – afferma la Corte di Cassazione – “l’interesse riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali. E siccome si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia d’un determinato destinatario, è stato ritenuto che il legislatore abbia in essi ravvisato una costante insidia alla fede pubblica, e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome”.
La Cassazione, nel 2007[3], ha ritenuto che commette tale reato colui il quale crea un falso account di posta elettronica intrattenendo corrispondenze informatiche con altre persone spacciandosi per una persona diversa. Lo stesso può valere per Facebook o altri social network, per cui si ha sostituzione di persona quando un utente apre una pagina su uno dei social network utilizzando i dati e le immagini relative ad un altro soggetto che ne è all’oscuro.
Nella prossima puntata ci occuperemo di reati ancor più pericolosi e odiosi. i reati persecutori (stalking) e quelli di mobbing online.

[1] Tribunale di Monza, Sezione Quarta Civile, del 2 marzo 2010 [2] Avv. Matteo De Luca, pagina Facebook “Reati commessi attraverso Facebook”
[3] Corte di Cassazione – Sezione Quinta Penale, Sentenza 14 dicembre 2007, n.46674

di Francesca Romana Fuxa Sadurny e Daniele Frongia

http://segnalazionit.org/2010/09/social-network-e-codice-penale-come-non-finire-nei-guai-parte-prima/#_ftn2


Stalking e web stalking

Il reato di stalking, di matrice anglosassone, è di recente acquisizione, essendo stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico con dl 23.2.2009, n. 11, convertito in l. 23.4.2009, n. 38. In particolare, il dl citato ha inserito nel codice penale l’art. 612 bis intitolato “Atti persecutori”.
Lo stalking si sostanzia nella reiterazione di condotte che si traducono in minacce o molestie finalizzate a causare “un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero tale da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.”
La norma prevede la reclusione da 6 mesi a 4 anni ed è azionabile mediante querela della persona offesa, salvo le ipotesi di azionabilità d’ufficio (ad esempio pubblico ministero) quando il reato sia commesso nei confronti di un minore o di persona con disabilità.
Sono, inoltre, previsti aggravamenti di pena se il fatto è posto in essere da coniuge legalmente separato o divorziato ovvero da persona che sia stata legata da relazione affettiva con la vittima ovvero se è commesso in danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità ovvero con armi o da persona travisata.
Per la Cassazione del 2010 (Cass. sez. v, sent. n. 6417 del 17.02.2010) il delitto di atti persecutori è perfezionato anche in presenza di due sole condotte di minaccia o molestia.
Occorre ora accertare se sia possibile integrare questa fattispecie delittuosa anche in ambito telematico, ossia in contesti caratterizzati dall’uso delle nuove tecnologie. Si fa riferimento al c.d. “tecno stalking” o “web stalking” ed è l’ultima degenerazione sentimentale in cui si usano i social network e il web 2.0 per spiare le mosse del proprio compagno o compagna. “In questa modalità virtuale, il meccanismo della gelosia patologica che sta dietro al bisogno ossessivo di controllare il partner, è la stessa del “pedinamento” fisico. A cambiare è solo il mezzo attraverso il quale viene espresso questo impulso: il molestatore si sposta, infatti, dalla strada al web. Anche nello spazio virtuale le emozioni provate e trasmesse sono vere, e la tecnologia serve da cassa di risonanza di un disagio che è presente nelle persone e che poi lo riversano nel rapporto di coppia.” (rif.  http://cipiri8.blogspot.com/2009/08/stalking-online.html      )

La Cassazione ha recentemente confermato che il web stalking è equiparabile allo stalking: chiunque minaccia o disturba una persona via internet fino al punto di provocare un cambiamento del suo stile di vita, rischia il carcere fino a quattro anni. Nei mesi scorsi aveva suscitato qualche critica la sentenza del 17 giugno 2010 n. 24510 della Suprema Corte che aveva rifiutato lo status di reato nel caso di molestie via posta elettronica. La Cassazione giustificava la sentenza affermando che la posta elettronica è meno invasiva degli Sms.
Secondo la Cassazione rischia l’imputazione per web stalking e molestie chiunque invii messaggi offensivi nei confronti di altri utenti, anche tramite le pagine dei social network come Facebook.
La differente visione della Cassazione si giustificherebbe in base alla considerazione che la posta elettronica, al pari della posta tradizionale, usa una modalità asincrona e dunque non comporta (a differenza della telefonata o della citofonata) nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, né alcuna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo. “La posta elettronica utilizza, infatti, la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, ma non il telefono, ne’ costituisce applicazione della telefonia che consiste, invece, nella teletrasmissione, in modalita’ sincrona, di voci o di suoni”.
Diversamente con riferimento agli sms che si comportano esattamente come una telefonata e, dunque, sono in grado di ledere la tranquillità e il benessere psichico della persona destinataria.

di Francesca Romana Fuxa Sadurny, 27/10/2011 

 http://segnalazionit.org/2011/10/social-network-e-codice-penale-come-non-finire-nei-guai-parte-seconda/

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venerdì 14 ottobre 2011

Facebook Music , il social network diventa un jukebox



Facebook Music , il social network diventa un jukebox

Facebook ha deciso di puntare sulla musica, e per farlo sta per lanciare un progetto che prende il nome di Facebook Music: grazie ad un accordo Spotify ed altri servizi minori (streaming musicale) sarà possibile integrare all’interno del social network un lettore musicale ed ascoltare o condividere la nostra musica preferita online, direttamente su Facebook.

Quella presentata da Facebook Music potrebbe essere una piccola ma grande rivoluzione, infatti grazie ad accordi con Spotify ed altri siti che offrono musica gratuita in formato streaming (grazie a piccole inserzioni pubblicitarie), sarà possibile già per questa Estate 2011 (al momento sicuro negli Stati Uniti) avere un lettore musicale integrato all’interno dell’interfaccia di Facebook, che permetta l’ascolto della nostra musica preferita, ma anche di condividerla con i nostri amici Facebook (che potrebbero creare delle playlist a disposizione di tutti). Facebook Music parte da una base di partenza di circa 13 milioni di brani musicale, ma è probabile che prima del lancio o comunque in seguito, grazie ad accordi commerciali con le major discografiche, sarà possibile che questo database musicale cresca esponenzialmente.

Facebook Music potrebbe diventare un concorrente diretto di iTunes di Apple visto che oltre alla condivisione e all’ascolto in streaming, sarà possibile acquistare in formato digitale i brani musicali che più ci interessano. Facebook Music potrebbe diventare una piattaforma per la distribuzione di contenuti digitale potenzialmente immensa, grazie anche ai circa 700 milioni di iscritti a Facebook. La sua larga diffusione potrebbe rappresentare anche una piattaforma di lancio, per autori emergenti, che troverebbero in Facebook Music un valido alleato.

http://news.tecnozoom.it/internet-e-reti/facebook-music-il-social-network-diventa-un-jukebox-post-27265.html

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mercoledì 20 luglio 2011

Come testare un’attività di network marketing


Come testare un’attività di network marketing


Esiste un sistema estremamente semplice per capire se un’attività di network marketing può funzionare o meno. Ecco la domanda test: è possibile vendere i prodotti e/o servizi che la società di network propone? Un test estremamente semplice ed efficace, perchè rivela se il network si basa sul commercio o sul reclutamento. Un’attività basata sul commercio ha la prospettiva di svilupparsi, acquisire clienti e fidelizzarli. Un’attività basata sul reclutamento ha la sola prospettiva di inserire persone … che se ne andranno. Perchè se ne andranno? Perchè il prodotto o servizio che trattano non ha un valore reale e quindi, quando le persone non riescono a guadagnare, semplicemente smettono. Qualsiasi persona che va ad intraprendere un’attività in proprio deve porsi la seguente domanda: i prodotti e/o servizi che vado a trattare, interessano alla gente? In un’attività tradizionale bisogna fare costose e complesse ricerche di mercato.

 Nel network marketing questo processo è estremante semplice: basta presentare i prodotti e/o servizi a parenti, amici e vicini di casa. Se l’esito è favorevole possiamo continuare, altrimenti è meglio smettere e salvaguardare il nostro denaro, che altrimenti andrebbe naturalmente sprecato. In poche parole, un’attività in proprio può funzionare e prosperare solo se i prodotti e/o servizi che propone sono di interesse per il pubblico. Dunque, anche la nostra attività di network marketing può funzionare solo se la gente vuole comprare e soprattutto, ricomprare di nuovo ciò che proponiamo. 

Il semplice processo del network marketing è: 

1.Valuto i prodotti e/o servizi e se mi piacciono divento cliente. 

2.propongo i prodotti e/o servizi con una vendita al pubblico ad amici, parenti e vicini di casa.

 3.Se è tutto ok sviluppo la mia attività all’ingrosso tramite il network marketing.

 Questo è invece il sistema errato che fa perdere soldi a chi approccia il network marketing: 

1.Mi iscrivo perchè sono interessato a guadagnare e non mi curo della potenzialità di mercato dei prodotti e/o servizi che vado a trattare.

 2.Faccio una lista di persone a cui proporre il sistema di network.

 3.… dopo un po di tempo, non riuscendo a guadagnare, lascio perdere. Poche sono le aziende del network marketing che operano in maniera seria e lungimirante, permettendo agli incaricati di concretizzare reali prospettive economiche.


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Il segreto del successo nel Network Marketing





Il segreto del successo nel Network Marketing



PROFUMI… UN GRANDE BUSINESS MONDIALE

PERCHE’ DIVENTARE DISTRIBUTORI NEL SETTORE DEI PROFUMI ?

La vendita dei profumi costituisce attualmente uno dei maggiori Business disponibili sul mercato, per il semplice motivo che l'uso del profumo è diventato uno stile di vita ed un'abitudine alla quale nè uomini nè donne sanno più rinunciare.
Lo dimostrano le migliaia di Profumi presenti sul mercato internazionale, e la continua nascita di nuove fragranze che l'industria ci propone ogni anno, per lo più con la firma di grandi marchi dell'Alta Moda, ma anche di Campioni Sportivi, Attori e vari personaggi famosi.
Se avviene questo fenomeno evidentemente il mercato è appetibile ... Giusto?

 
Perchè i Profumi di Marca costano così tanto?
 
A parte l'ovvio costo per produrre un profumo di qualità, analizziamo quanti passaggi e quali oneri occorrono mediamente prima di arrivare al consumatore finale:

Circuito Commerciale
 - Produzione
  - Distributore Nazionale
 
 - Rete commerciale ( rappresentanti e direttori commerciali)
 
 - Punto vendita al dettaglio.
Ognuno di loro ha giustamente un margine di guadagno! Ma…a questi quattro passaggi di base si aggiungono altri costi che vanno ulteriormente ad incrementare il prezzo al consumatore finale:

Pubblicità e promozione
- Sicuramente la pubblicità è uno dei fattori che maggiormente concorrono alla formazione del prezzo.
- Pensate quanto può costare la presenza continua su Quotidiani, Riviste specializzate, Televisione...
la predisposizione di materiale promozionale ( Depliant, cartellonistica, testers da banco, campioni di prova )
Il sistema di distribuzione tramite Network Marketing consente di saltare tutti questi passaggi arrivando al consumatore finale Esclusivamente in due fasi.
 

Produttore -----> Distributore------->> Consumatore finale

Ecco perchè i nostri Profumi possono essere offerti al pubblico ad un prezzo concorrenziale, ma soprattutto consente ai propri Distributori di guadagnare una buona parte degli utili derivanti dal risparmio sui costi e sul sistema di distribuzione.
Perchè diventare Distributore e partecipare a questo business straordinario ?
Perchè diventare Distributore e vendere i profumi col Sistema del Network Marketing ?

I Profumi costituiscono uno dei prodotti più appetibili presenti sul mercato Mondiale:
Il nostro campionario è costituito da profumi di qualità elevatissima. Una scelta tra oltre cento fragranze consentirà sicuramente ai tuoi Clienti di trovare un profumo affine a quello finora usato ... Con un notevole risparmio.

Diventare Distributore in questo settore significa:
- Rivolgersi ad un mercato immenso in continua espansione
- Offrire profumi di grande qualità ad un prezzo incredibile
- Investimento iniziale irrisorio
- Nessun obbligo di grandi fatturati
- Nessun investimento per tenere un deposito
- Possibilità di creare Distributori o Clienti privilegiati in oltre 50 Paesi
- Facilità di ampliare le strutture all'estero sia fisicamente che on-line
- Guadagno oltre il 40% sulla vendita diretta
- Provvigioni dal 3% al 21% sulle vendite della tua organizzazione
-Percentuali sul fatturato mondiale dell’azienda
- Controllo in tempo reale dei tuoi guadagni e della tua struttura.


Se hai già avuto esperienze nel Network Marketing ti invito a fare alcune considerazioni:

I prodotti devono essere di rapido consumo e non beni durevoli, al fine di generare vendite costanti nel tempo
Il profumo è un prodotto di rapido consumo

Come ben sai la forza trainante del Network Marketing si basa sul Passaparola, tuttavia il passaparola è un fenomeno spontaneo....e qui entra in gioco il tipo di prodotto “ oggetto del Network ”.
Se sei contento di un prodotto normalmente sei portato a parlarne bene, e di conseguenza a farne una involontaria e gratuita promozione senza guadagnarci nulla.


Chi lavora nel Network Marketing invece dal passaparola guadagna !
Tutto facile quindi!?  Non come sembra… Come dicevamo prima... dipende dal prodotto!  Se il prodotto non si presta ad un facile passaparola, anche chi lavora nel Network Marketing avrà  difficoltà a parlarne spontaneamente.
In poche parole: Deve Vendere, deve essere un Venditore.

La parola " Vendere " spaventa molte persone:
La gran parte di questi problemi nascono dai conflitti emotivi relativamente alla vendita e dalle sensazioni negative ad essa associate   ( paura di disturbare, paura del rifiuto… ecc...)
Il PROFUMO lo porti addosso, chi ti si avvicina lo sente.
Quante volte ti hanno chiesto, apprezzandolo " Che profumo usi ? "  Il Profumo parla per te.

Il profumo vende per te!
Molti prodotti richiedono una formazione professionale non indifferente, aggiornamenti, assistenza continua al Cliente superamento delle obiezioni... insomma: devi essere un abile Venditore professionalmente preparato nel tuo campo!
Vendere Profumi non richiede una difficile preparazione: Il Cliente comprerà infatti in base all'emozione che la fragranza suscita in lui.


Il segreto del successo nel Network Marketing consiste nella duplicazione.
La duplicazione consiste nel trasferire il più rapidamente possibile ad altre persone il tuo business e le informazioni ad esse correlate.
Sia il prodotto che l'opportunità di business devono essere di facile e veloce comprensione!  Solo così potrai creare in un tempo ragionevole una struttura di centinaia o migliaia di Distributori, garantendoti un reddito mensile al di là di ogni più rosea aspettativa!
Se vuoi creare una grande organizzazione:
a)devi pensare ad un'attività che tutti possono fare facilmente.
b)avere un prodotto che tutti possono distribuire, senza necessariamente essere dei Venditori.
c)trattare prodotti che non richiedano una formazione lunga e difficoltosa, perchè poi spetterà a te dedicare molto tempo alla formazione, a discapito della tua crescita.

La vendita dei profumi col Network Marketing ti offre una grande opportunità.
Iniziare questa attività costa solo 12, 27, o 50,20 euro!
Sì, hai capito bene, soltanto il costo dello Starter Kit, che comprende una elegante custodia in similpelle con 20, 100, 161 campioncini, il piano marketing, i cataloghi ed un completo DVD di presentazione, il tuo codice identificativo internazionale e la password per l’accesso all’area personale del sito web aziendale.


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COS'E' IL NETWORK MARKETING


COS'E' IL NETWORK MARKETING


COS'E' IL NETWORK MARKETING?

Il Network Marketing (o Multi Level Marketing), questo sconosciuto
Il sistema commerciale più avanzato e considerato il sistema distributivo del futuro è nato oltre 50 anni fa, creato dai Fondatori di Amway e diffuso in tutto il mondo, tuttora utilizzato nelle proprie Società da maghi della finanza, come Warren Buffett, Donald Trump e divulgato da imprenditori e conferenzieri del livello di Robert Kiyosaki, Anthony Robbins, Don e Nancy Failla.
Purtroppo, molti truffatori si sono serviti e si servono di questo sistema commerciale per farne delle piramidi illegali perseguite, a ragione, dalla Giustizia.
Anche in Italia, la Legge 17 agosto 2005 n. 173 definisce in modo inequivocabile cosa determini l’illegalità e quali sono le pene, detentive ed amministrative, sia per chi gestisce che per chi promuove tali attività, nelle quali la fonte primaria dei proventi è determinata dalle quote di reclutamento anziché dalla reale vendita di beni e servizi.
Ci sarebbe ancora molto da dire e l’elenco delle società illegali sarebbe molto lungo ma non è questo lo spirito di questa breve memoria.
Cos’è Il NM o MLM? Il NM o MLM è un sistema commerciale in cui si collega direttamente il cliente al fornitore evitando tutte le spese intermedie ed accessorie quali importatori, rappresentanti, grossisti, dettaglianti e soprattutto la pubblicità che ormai ha raggiunto livelli di costo impressionanti pagando profumatamente vip del mondo dello sport, dello spettacolo e del calcio (l’acqua che elimina l’acqua).
Il cliente stabilisce un contatto diretto con il fornitore e se soddisfatto lo suggerisce ad amici, parenti e conoscenti.
Per questo motivo l’azienda risparmia sulla distribuzione parzializzata e sulla pubblicità (affidata al passaparola) e si può permettere di retribuire i propri clienti.
Il cliente è quindi consumatore e promotore, ma a quante persone deve dare accesso al sistema, 10, 50, 100? Assolutamente no, pensate che se solo condivide il progetto con 3 o 5 persone può dare vita ad un esercito, purchè ciascuno insegni e trasferisca il sistema.
E’ una semplice progressione matematica, sono 5? Il conto è presto fatto, 5, 25, 125, 625; guarda guarda, sono 9375 consumatori in più, se sono 10, 100, 1000, 10000 MA IO HO PARLATO SOLO CON 5 PERSONE IN PIU’, 10 ANZICHE’ 5.
Compreso il potere dei numeri? Fare poco ma farlo tutti!
Jan Paul Getty, ricordate, diceva “ preferisco guadagnare l’1% dallo sforzo di 100 persone che il 100% dallo sforzo di me stesso”.
Siamo venditori? No, essere venditore significa avere centinaia di clienti. Siamo degli insegnanti, proprio così, siamo degli insegnanti.
Dobbiamo insegnare a 10/15 amici a fare ciò che noi facciamo e poi insegnare loro ad insegnarlo ai loro 10/15 amici. Semplice,no?
Creerete un sistema che vi garantirà libertà personale ed economica per il resto della vostra vita.
Non ci credi?
Cercherò di aiutare con una parabola, “La parabola dell’acquedotto” che  allego.
Io da tempo ho cominciato a costruire il mio acquedotto,.. ma Tu vuoi essere un portatore di secchi o costruttore d’acquedotti?


Legge 17 agosto 2005 n. 173


ART. 5.

(Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene)
1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.
2. È vietata, altresí, la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio", che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.
ART. 6.(Elementi presuntivi)
1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi dell'articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti circostanze:
a) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare dall'impresa organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura, una rilevante quantità di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo relativamente ai beni ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario, nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico;
b) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di corrispondere, all'atto del reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza nell'organizzazione, all'impresa organizzatrice o ad altro componente la struttura, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entità e in assenza di una reale controprestazione;
c) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall'impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell'attività svolta.
ART. 7.(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque promuove o realizza le attività o le strutture di vendita o le operazioni di cui all'articolo 5, anche promuovendo iniziative di carattere collettivo o inducendo uno o più soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.
2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento con le modalità di cui all'articolo 36 del codice penale e della sua comunicazione alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
3. All'impresa che non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 5, 6 e 9, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro.

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