loading...

lunedì 15 maggio 2017

Privacy Policy e Google Analytics


Google ha iniziato ad apportare alcune modifiche alla funzionalità di Remarketing di Google Analytics, arricchendola con le informazioni e i dati cross-device disponibili in AdWords e in DoubleClick. Questo comporta delle possibili conseguenze sulle privacy policy di ogni utente Google Analytics. Sembra si tratti di una questione che Google considera molto importante dal momento che ha inviato una comunicazione a tutti gli utenti che stanno utilizzando l'opzione di remarketing, chiedendo loro di controllare nuovamente il contenuto della propria privacy policy:
"Dear Google Analytics User,
Remarketing with Google Analytics will soon be enhanced to take advantage of new cross-device functionality available in AdWords and DoubleClick.
Please log in to your account for an important update to your remarketing settings, which may relate to your privacy policy."
Poi, all'interno della pagina di amministrazione di Google Analytics si dice:

Le parti più importanti sono riportate di seguito:
"Dal 15 maggio 2017, i segmenti di pubblico per il remarketing creati in Google Analytics verranno migliorati grazie alla nuova funzione di remarketing cross-device disponibile in AdWords e DoubleClick. In questo modo potrai raggiungere i clienti su più dispositivi quando utilizzi i segmenti di pubblico di Google Analytics. (...)".
Più avanti nello stesso messaggio si legge:
"Non è richiesta alcuna azione da parte tua affinché queste modifiche abbiano effetto. Tuttavia, rivedi le tue norme sulla privacy e apporta le modifiche necessarie per spiegare quali sono i dati raccolti dalla tua attività e condivisi con Google."
Quali sono le implicazioni per la privacy policy?
L'utilizzo dell'opzione Remarketing ha alcune conseguenze.
Probabilmente sai già che qualsiasi sito che utilizza Google Analytics deve mostrare ai propri utenti una privacy policy che li informi circa l'utilizzo di Google Analytics. L'utilizzo della funzione di Remarketing di Google Analytics comporta ulteriori obblighi d'informazione all'interno della privacy policy. Questi obblighi sono descritti all'interno dei "Requisiti delle norme per le funzioni pubblicitarie di Google Analytics". Puoi trovare le parti più rilevanti qui di seguito:
Se hai attivato le funzioni pubblicitarie di Google Analytics, sei tenuto a informare i visitatori inserendo nelle tue norme sulla privacy le seguenti informazioni:

Le funzioni pubblicitarie di Google Analytics implementate.
Come tu e i fornitori di terze parti utilizzate cookie originali (ad esempio, il cookie di Google Analytics) o altri identificatori proprietari e cookie di terze parti (ad esempio, i cookie per la pubblicità di Google) o altri identificatori di terze parti insieme.
Come i visitatori possono disattivare le funzioni pubblicitarie di Google Analytics da te utilizzate, anche attraverso le impostazioni degli annunci, le impostazioni degli annunci per app mobili o qualsiasi altro mezzo disponibile (ad esempio, la funzione di disattivazione per i consumatori prevista dalle norme NAI).
Ti invitiamo inoltre a segnalare agli utenti le funzioni di disattivazione attualmente disponibili per il Web di Google Analytics.

Norme relative al consenso degli utenti dell'Unione Europea

Quando utilizzi le funzioni pubblicitarie di Google Analytics, devi inoltre rispettare le Norme relative al consenso degli utenti dell'UE.

Pubblicità basata sugli interessi

Se hai attivato la pubblicità basata sugli interessi (tra cui il remarketing) con Google Analytics insieme ad altri servizi Google, devi rispettare le norme vigenti per tali servizi Google (come le Norme per la pubblicità basata sugli interessi e sulla località di Google AdWords e le relative restrizioni sull'uso di categorie sensibili, nonché le Norme dei programmi per le piattaforme dei servizi DoubleClick). Se utilizzi Google Analytics per raccogliere dati sensibili sui visitatori, come descritto nelle restrizioni sull'uso di categorie sensibili di Google AdWords, non puoi utilizzare Google Analytics per raccogliere dati per la pubblicità basata sugli interessi.

In breve, Google chiede di:
informare correttamente gli utenti sulle funzioni di Google Analytics utilizzate e permettere loro di effettuare l'opt-out da queste funzionalità;
richiedere il consenso preventivo se ci si rivolge ad utenti facenti parte dell'Unione Europea (ad esempio con un cookie banner).
Sul nostro blog trovi anche altri articoli che abbiamo scritto circa questa tematica (disponibili in inglese):
Privacy policy for Google Analytics in general;
Privacy policy when using any Google Analytics advertising features.
Se gestisci la tua privacy policy in autonomia, adesso hai tutte le informazioni necessarie per apportare le dovute modifiche; tutti gli altri saranno invece felici di sapere che iubenda automatizza buona parte di questa procedura per i suoi utenti.
Utilizzando il generatore di privacy e cookie policy di iubenda puoi predisporre velocemente la privacy policy di cui hai bisogno per il tuo sito web. Inizia a generare una privacy policy e, tra i servizi disponibili nel nostro generatore, prova a cercare "Google Analytics" e "Remarketing con Google Analytics", nonché il servizio "AdWords Remarketing". Il servizio "Google Analytics" è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti, mentre gli altri servizi aggiunti per finalità commerciali sono disponibili acquistando una delle nostre Licenze Pro.
Se sei già un utente iubenda, leggi la nostra guida su come adeguare la privacy policy all’utilizzo delle funzionalità di advertising di Google Analytics.
.
COSA TI PORTA IL 2017 ?



venerdì 12 maggio 2017

WhatsApp : Multa da 3 milioni di euro

Multa da 3 milioni di euro a Whatsapp per la condivisione dei dati degli utenti con Facebook. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione dell'11 maggio, ha chiuso le due istruttorie, avviate nel mese di ottobre 2016 per presunte violazioni del Codice del Consumo.

Nel primo procedimento, l'Autorità ha accertato, comminando a WhatsApp Inc. una sanzione di 3 milioni 
di euro, che la società ha, di fatto, indotto gli utenti di WhatsApp Messenger ad accettare integralmente 
i nuovi Termini di Utilizzo, in particolare la condivisione dei propri dati con Facebook, facendo loro 
credere che sarebbe stato, altrimenti, impossibile proseguire nell'uso dell'applicazione. Coloro che 
erano già utenti alla data della modifica dei Termini (25 agosto 2016) avevano, invece, la possibilità di 
accettarne parzialmente i contenuti, potendo decidere di non fornire l'assenso a condividere le 
informazioni del proprio account WhatsApp con Facebook e continuare, comunque, a utilizzare l'app. La 
condotta in esame è stata attuata attraverso una procedura in-app di accettazione dei nuovi Termini 
caratterizzata dall'informazione sulla necessità di tale accettazione, entro 30 giorni, a pena di dover 
interrompere la fruizione del servizio; l'inadeguata evidenziazione della possibilità di poter negare il 
consenso alla condivisione dei dati con Facebook, la pre-selezione dell'opzione (opt-in) e la difficoltà, 
infine, di poter esercitare concretamente tale opzione una volta accettati integralmente i termini. L'altro 
procedimento istruttorio, avviato, nei confronti di WhatsApp Inc., per presunta vessatorietà di alcune 
clausole del modello contrattuale sottoposto all'accettazione dei consumatori che vogliano usufruire 
dell'applicazione WhatsApp Messenger, si è concluso con l'accertamento della vessatorietà delle 
disposizioni che prevedono: - esclusioni e limitazioni di responsabilità in capo a WhatsApp molto ampie 
e assolutamente generiche, inclusa quella che discende dal proprio inadempimento; - la possibilità di 
interruzioni del servizio decise unilateralmente da WhatsApp senza motivo e senza preavviso; - il diritto 
generico esercitabile da WhatsApp di risolvere il contratto/recedere in qualsiasi momento e per 
qualsiasi motivo e non consentire più all'utente l'accesso/utilizzo dei servizi, senza prevedere un 
analogo diritto per il consumatore.

Tra le altre disposizioni vessatorie accertate: - il diritto generico esercitabile da WhatsApp di introdurre 
modifiche, anche economiche, dei Termini di Utilizzo senza che nel contratto vengano preventivamente 
indicate le motivazioni sulla base delle quali la società si vincola ad apportare le modifiche e senza 
neppure prevedere modalità per informarne in maniera adeguata l'utilizzatore, unitamente alla 
previsione del meccanismo di silenzio assenso che fa discendere l'accettazione dei nuovi Termini anche 
solo dalla mera inerzia inconsapevole dell'utente; - quale legge applicabile al contratto e alle 
controversie quella dello Stato della California e quali unici fori competenti per la risoluzione delle 
controversie il Tribunale Federale degli Stati Uniti della California settentrionale o il Tribunale dello 
Stato della California; - un generico diritto esercitabile da WhatsApp di recedere dagli 'ordini e di non 
fornire rimborsi per i servizi offerti, senza precisare in modo chiaro il contesto in cui tali operazioni si 
esplicherebbero; - la generale prevalenza del contratto scritto in lingua inglese, in caso di conflitto con 
la versione tradotta in lingua italiana (accettata dall'utente), senza prevedere la prevalenza 
dell'interpretazione più favorevole al consumatore, a prescindere dalla lingua in cui la clausola è redatta.


.
COSA TI PORTA IL 2017 ?



martedì 2 maggio 2017

Il Tuo Biglietto da Visita


.
http://www.cipiri.com/


Sono Web Designer , Web Master e Blogger . 
Creo il Vostro Sito Internet: 
Leggero e Responsive , Visibile e Dinamico , 
disegno Loghi e Marchi Aziendali ,
 dal Biglietto da Visita alla Insegna luminosa , 
realizzo Banner e Clip Animate 
per Pubblicizzare la Vostra Attività , 
consiglio un Blog ed un Video 
per fidelizzare i vostri Clienti ,
 volendo anche una Pagina Facebook.

VERIFICA LA  DISPONIBILITA' DEL NOME DEL TUO SITO 
CHE DESIDERI
QUI

.
.

.


POI CONTATTAMI E TI PROGRAMMO LE PAGINE
IN BASE ALLE TUE ESIGENZE
IL TUO SITO E' LA TUA VETRINA NEL MONDO

Mi TROVI qui :

.
COSA TI PORTA IL 2017 ?



loading...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

sconti per Te

Sosteniamo Mundimago

Segui RIFLESSI da Facebook

Segui RIFLESSI da Facebook
Siamo anche qui

Seguici da FACEBOOK

Seguici da FACEBOOK
siamo anche qui

Post più popolari

Elenco blog AMICI