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venerdì 12 maggio 2017

WhatsApp : Multa da 3 milioni di euro

Multa da 3 milioni di euro a Whatsapp per la condivisione dei dati degli utenti con Facebook. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione dell'11 maggio, ha chiuso le due istruttorie, avviate nel mese di ottobre 2016 per presunte violazioni del Codice del Consumo.

Nel primo procedimento, l'Autorità ha accertato, comminando a WhatsApp Inc. una sanzione di 3 milioni 
di euro, che la società ha, di fatto, indotto gli utenti di WhatsApp Messenger ad accettare integralmente 
i nuovi Termini di Utilizzo, in particolare la condivisione dei propri dati con Facebook, facendo loro 
credere che sarebbe stato, altrimenti, impossibile proseguire nell'uso dell'applicazione. Coloro che 
erano già utenti alla data della modifica dei Termini (25 agosto 2016) avevano, invece, la possibilità di 
accettarne parzialmente i contenuti, potendo decidere di non fornire l'assenso a condividere le 
informazioni del proprio account WhatsApp con Facebook e continuare, comunque, a utilizzare l'app. La 
condotta in esame è stata attuata attraverso una procedura in-app di accettazione dei nuovi Termini 
caratterizzata dall'informazione sulla necessità di tale accettazione, entro 30 giorni, a pena di dover 
interrompere la fruizione del servizio; l'inadeguata evidenziazione della possibilità di poter negare il 
consenso alla condivisione dei dati con Facebook, la pre-selezione dell'opzione (opt-in) e la difficoltà, 
infine, di poter esercitare concretamente tale opzione una volta accettati integralmente i termini. L'altro 
procedimento istruttorio, avviato, nei confronti di WhatsApp Inc., per presunta vessatorietà di alcune 
clausole del modello contrattuale sottoposto all'accettazione dei consumatori che vogliano usufruire 
dell'applicazione WhatsApp Messenger, si è concluso con l'accertamento della vessatorietà delle 
disposizioni che prevedono: - esclusioni e limitazioni di responsabilità in capo a WhatsApp molto ampie 
e assolutamente generiche, inclusa quella che discende dal proprio inadempimento; - la possibilità di 
interruzioni del servizio decise unilateralmente da WhatsApp senza motivo e senza preavviso; - il diritto 
generico esercitabile da WhatsApp di risolvere il contratto/recedere in qualsiasi momento e per 
qualsiasi motivo e non consentire più all'utente l'accesso/utilizzo dei servizi, senza prevedere un 
analogo diritto per il consumatore.

Tra le altre disposizioni vessatorie accertate: - il diritto generico esercitabile da WhatsApp di introdurre 
modifiche, anche economiche, dei Termini di Utilizzo senza che nel contratto vengano preventivamente 
indicate le motivazioni sulla base delle quali la società si vincola ad apportare le modifiche e senza 
neppure prevedere modalità per informarne in maniera adeguata l'utilizzatore, unitamente alla 
previsione del meccanismo di silenzio assenso che fa discendere l'accettazione dei nuovi Termini anche 
solo dalla mera inerzia inconsapevole dell'utente; - quale legge applicabile al contratto e alle 
controversie quella dello Stato della California e quali unici fori competenti per la risoluzione delle 
controversie il Tribunale Federale degli Stati Uniti della California settentrionale o il Tribunale dello 
Stato della California; - un generico diritto esercitabile da WhatsApp di recedere dagli 'ordini e di non 
fornire rimborsi per i servizi offerti, senza precisare in modo chiaro il contesto in cui tali operazioni si 
esplicherebbero; - la generale prevalenza del contratto scritto in lingua inglese, in caso di conflitto con 
la versione tradotta in lingua italiana (accettata dall'utente), senza prevedere la prevalenza 
dell'interpretazione più favorevole al consumatore, a prescindere dalla lingua in cui la clausola è redatta.


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