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domenica 16 settembre 2012

Antenne di telefonia mobile imposte per legge

 

Il governo italiano imporrà ai condomini l’installazione di antenne di telefonia mobile


Scandaloso, offensivo, ignobile.
Solo con questi aggettivi può qualificarsi l’intervento legislativo in corso, con cui il ministro Passera intende dare un forte impulso alla crescita tecnologica del nostro Paese, introducendo, nel secondo Decreto Sviluppo in fase di adozione, dedicato all’Agenda Digitale, una norma che impone a proprietari e condomìni di tollerare l’installazione di una o più antenne per il servizio di telefonia mobile di quarta generazione, l’LTE.
È la norma della discordia, quella che farà “traboccare il vaso”, inferocire i cittadini più di quanto non siano già vessati, portando ad estreme conseguenze lo stato di conflitto sociale, che da anni percorre strade e piazze delle nostre città, laddove un operatore di telefonia mobile tenti di piazzare il suo “totem elettromagnetico”.
Una norma folle, irrazionale e controproducente, che creerà più guasti di quanto ne abbiano causato insieme tutte le scellerate deregolamentazioni degli scorsi anni intervenute a riordinare il settore delle telecomunicazioni.
Se l’art. 29 della bozza di Decreto in questione dovesse mantenere il tenore espropriativo nei termini perentori in cui è descritto nell’articolato, questo governo passerà alla storia per il demerito di aver eretto l’ultimo e più infausto muro tra chi rappresenta le istituzioni ed il cittadino.
Si tratta di un colpo di mano talmente grave da indurre a sospettare che la mano che ha redatto questa norma sia la stessa che quotidianamente pianifica e realizza studiate aggressioni al territorio urbano ed extraurbano, che si accanisce sulla salute della gente, pur di accaparrarsi uno spazio elevato ove collocare antenne, tralicci e ripetitori.
Ma c’è un altro aspetto ignobile che induce a riflettere sulla paternità della stesura di questa norma: il ricorso spregiudicato alla monetizzazione del disagio subito con l’installazione di un’antenna. A fronte dell’imposizione di una servitù coattiva, il governo mette a disposizione un congruo risarcimento, stabilito “in base all’effettiva diminuzione del valore del fondo o dell’immobile”!
Ecco che, in tempi di crisi, molti cittadini e famiglie saranno indotti a sobbarcarsi l’ingombrante presenza tra le mura domestiche di una fonte di rischio per la salute, pur di accedere alle risorse messe a disposizione!
Un ricatto bello e buono, che tuttavia finirà per ribaltare ogni più virtuosa previsione di ripresa economica, allorché si dovrà fare i conti con gli effetti del più grande esperimento di massa sulla pelle della popolazione: quando, cioè, i costi sanitari per curare quote crescenti di popolazione contaminata dagli effetti indotti della esposizione ai campi elettromagnetici non saranno più sostenibili, allora sarà troppo tardi per pretendere di gestire e regolamentare il fenomeno di “Antenna Selvaggia”.
Occorre pertanto reagire con fermezza a questo devastante attacco ai diritti e valori costituzionalmente tutelati, informando capillarmente la popolazione, l’opinione pubblica, i media e le istituzioni sui rischi che incombono dalla sciagurata approvazione della norma.
Occorre, inoltre, mobilitarsi personalmente e collettivamente, pretendendo il coinvolgimento della Politica, perché non è pensabile che chi ricopre un ruolo di rappresentanza, dagli enti locali al Parlamento, accetti supinamente o, peggio, approvi questa scellerata iniziativa, senza levare un dito della propria capacità di intervento ed interdizione a tutela della integrità collettiva e per scongiurare l’inesorabile declino della nostra Civiltà.
Comunicato stampa. Per informazioni: diritti.infanzia@gmail.com
By Edoardo Capuano
 http://www.ecplanet.com/node/3534
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Valutazione di Impatto di una stazione radiobase di telefonia mobile

Protezione della popolazione e legislazione di riferimento

Il rispetto dei valori limite a salvaguardia della popolazione e dei lavoratori è sostanzialmente determinato in base alle modalità indicate dai DPCM 8/7/2003, in attuazione della legge quadro nazionale n.36/2001.

Legge Quadro 22 febbraio 2001, n. 36 e decretazione attuativa

La legge quadro sui campi elettromagnetici (Legge 22 febbraio 2001, n. 36, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001) definisce:
  1. limiti di esposizione - valori che non possono mai essere superati in nessuna condizione di esposizione.
  2. valori di attenzione - valori da non superare nei luoghi dove è prevista una permanenza per più di 4 ore (case, scuole ed altri luoghi adibiti a permanenze prolungate)
  3. obiettivi di qualità - valori elettromagnetici più restrittivi a cui si deve far riferimento per il risanamento e da conseguire per la costruzione di nuovi impianti situati nei pressi di centri abitati, scuole, parchi giochi per bambini, ai fini di una progressiva minimizzazione dell'esposizione.

Limiti di campo elettromagnetico in Alta Frequenza:
Il successivo decreto attuativo DPCM 8/07/2003 (Appendice 1) ha poi fissato i seguenti tre limiti per i campi elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100kHz e 300Ghz:

limite di esposizione
20 V/m(*)
valore d'attenzione
6 V/m
obiettivo di qualità
6 V/m

(*) limite di esposizione per i c.e.m. a frequenze comprese tra 3 Mhz e 3Ghz.Per quelle tra 100kHz e 3Mhz il limite è 60 V/m; per quelle oltre 3GHz e fino a 300 Ghz il limite è 40V/m.

Campo elettromagnetico generato da un antenna

Per finalità di tipo protezionistico, il campo irradiato da un antenna è generalmente calcolato nella regione di campo lontano (detta anche regione di Fraunhofer con un termine derivato dall'ottica), dove la propagazione è sferica e il guadagno non dipende dalla distanza tra sorgente e punto ma solo dalla posizione angolare (bibl, [1]).

Modelli previsionali

Per la stima dei valori di campo elettrico attesi in un certo punto a distanza nota da una stazione radiobase (SRB) di telefonia mobile sono stati sviluppati vari modelli previsionali, utili in fase di pianificazione da parte degli stessi gestori e utilizzabili anche per stime di impatto.
In regioni di campo lontano in ambito urbano sono disponibili modelli statistici, il più noto dei quali è quello di Okumura-Hata, spesso utilizzato dai software di pianificazione.
Per il calcolo del contributo di SRB è disponibile un algoritmo di calcolo riportato nella norma CEI 211-10/2002, “"Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza”
Per la stima dei valori di campo elettrico generato da antenne di telefonia mobile si può poi fare ricorso a metodi di calcolo semplificato che utilizzano formule valide in condizioni di campo lontano e in situazioni di campo libero, trascurando fenomeni quali le riflessioni da parte del terreno, delle infrastrutture, della vegetazione eventualmente presenti. Tale procedura di calcolo risulta utile in termini protezionistici in quanto nella quasi totalità dei casi porta a sovrastimare i valori di campo, ed è pertanto da intendersi di tipo cautelativo. Tale sovrastima si verifica anche per distanze inferiori a quella di campo lontano, e quindi la semplificazione adottata riesce applicabile -nell'ambito sopra indicato- anche a distanze minori di quelle in cui si realizzano condizioni di propagazione per onda piana. (bibl, [4]).
In condizioni di campo libero il valore di campo elettrico nella regione di spazio radiativo lontano vale la relazione:
formula campo antenna
Dove E è il valore di campo elettrico espresso in V/m, P è la potenza dell'antenna, G il guadagno ed r la distanza le punto considerato dall'antenna.
Per un antenna alimentata con una potenza di 15 W ed un guadagno di 17 dBi (corrispondente ad un fattore moltiplicativo di 50), l'andamento del campo nella direzione di massimo irraggiamento raggiunge il valore limite di 6 V/m ad una distanza di circa 25 metri.
grafico campo elettrico antenna

Caratteristiche delle antenne

Le antenne utilizzate nelle stazioni radiobase di telefonia mobile (SRB) sono tipicamente delle schiere di elementi radianti disposti verticalmente, con uno schermo riflettente nella parte posteriore, inseriti in un contenitore di materiale plastico a protezione dagli agenti atmosferici. Le antenne hanno una forma stretta e lunga in senso verticale, di altezza compresa tra 1 e 2 metri e una larghezza orizzontale fra 15 e 20 cm.
Il diagramma di irradiazione di una antenna SRB è caratterizzato da un lobo di radiazione principale con una apertura ( a -3 dB) molto stretta sul piano verticale ( 5° -15°) e più ampia sul piano orizzontale (60° -90°).

I bassi livelli riscontrati talora in prossimità delle antenne, in apparente contrasto con la vicinanza alla sorgente, può essere quindi spiegato dalla direttività delle antenne stesse, che non irradiano nello spazio in modo omogeneo, ma secondo dei fasci (un po' come la luce di un faro) come evidenziato dalla figura che segue:
lobi radiazione antenna SRB

Validazione delle stime previsionali con misurazioni strumentali

La bontà e attendibilità di una valutazione teorica tramite modellazione deve essere validata da una campagna di misurazioni in sito attraverso l'utilizzo di opportuna strumentazione.
Le norme tecniche cui riferirsi per le misurazioni sono sostanzialmente quelle contenute nella norma CEI 211-7 (2001-01), «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz-300 GHz, con riferimento all'esposizione umana»

 http://www.studiogsp.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=8
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