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mercoledì 30 gennaio 2013

Reati perseguibili su Facebook


CheckBlackList, pagina creata e gestita da professionisti nel settore dell'Informatica, ci offre un elenco esaustivo dei reati che possono essere perseguiti su Facebook:

Premessa

Qualunque attività effettuata su Internet (e di conseguenza anche su Facebook) è registrata sui siti in cui viene eseguita (da un minimo di 3 mesi a un massimo di 2 anni, in funzione della legislazione dello Stato di origine del gestore), e l'autore è, generalmente, SEMPRE rintracciabile da parte degli organi di controllo preposti (Polizia Postale, Carabinieri, Guardia di Finanza) e a seguito di un ordine di procedura da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Sinteticamente (e per semplificare) vi sono due tipologie di reati consumabili:

1 - Utilizzo di Facebook per intenti illeciti

In questo caso, il social network è un semplice mezzo da utilizzare per ottenere qualcosa. Sono considerati reati e punibili le seguenti azioni:

invio di materiale pubblicitario non autorizzato (spamming)
raccolta e l'utilizzo indebito di dati personali, attività espressamente vietate dal T.U. sulla privacy (d.lgs. n. 196 del 2003)
utilizzo dei contatti per trasmettere volutamente virus informatici (art. 615-quinquies)
utilizzo dei contatti per acquisire abusivamente codici di accesso per violare sistemi informatici (art. 615-quater)
scambio di immagini pedopornografiche che integra gli estremi del reato ad es. di cessione di materiale pedopornografico (art. 600-ter)
inviare messaggi di propaganda politica, di incitamento all'odio e alla discriminazione razziale

2 - Utilizzo di Facebook per comunicare con altri utenti (in modo "sbagliato")

Alcuni reati più comuni, che se perpetrati a voce possono passare quasi inosservati, su Facebook assumono delle caratteristiche che risultano sanzionabili d'ufficio, anche in assenza di una denuncia da parte dell'interessato.

Diffamazione

Il reato, punito dall'art. 595 c.p. con pene, nella forma aggravata, fino a 3 anni di reclusione (con annesso diritto al risarcimento nei confronti della parte lesa), prevede l'inserimento di frasi offensive (battute "pesanti"), notizie riservate la cui divulgazione provoca pregiudizi, foto denigratorie o comunque la cui pubblicazione ha ripercussioni negative, anche potenziali, sulla reputazione della persona ritratta.

Sostituzione di persona e usurpazione di titoli e onori

La Cassazione, nel 2007, ha ritenuto che rientri in tale reato il comportamento di chi crea un falso account di posta elettronica, intrattenendo corrispondenze informatiche con altre persone e spacciandosi per persona diversa (quindi come su FB). Anche se per integrare il reato di cui all'art. 494 c.p. è necessario il fine di conseguire un vantaggio o recare un danno, tali requisiti sono intesi in modo molto ampio, come non comprensivi solamente di vantaggi e/o danni di tipo economico ed è molto facile ravvisarli nei casi concreti. E' reato quindi (anche su Facebook) spacciarsi per persona diversa, o utilizzare marchi, simboli o loghi per rappresentare ciò che non si è, o trarre comunque in inganno altri utenti sulla propria professione.

Si potrebbe configurare (?) anche il caso previsto dall'art 613 (Stato di incapacità procurato mediante violenza), in fase di integrazione (bis-ter) dove si sta discutendo in questi termini: "La fattispecie è descritta come il comportamento di colui che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, .... pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione, utilizzando tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione, che possono far uso unicamente sia di mezzi di carattere esclusivamente psicologico sia di mezzi materiali." (Disegno di Legge - Resoconto sommario n. 171 del 08/06/2010).

Art. 494 Sostituzione di persona

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.

Art. 498 Usurpazione di titoli o di onori

Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni. Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.
Offese a una confessione religiosa

Il reato di Vilipendio della religione dello Stato è stato modificato (2000). Ecco gli articoli del Codice di Procedura Penale che trattano l'argomento:

Art. 402 Vilipendio della religione dello Stato

[Il 13 Novembre 2000 La corte costituzionale nella sentenza numero 508 dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 402 del codice penale (Vilipendio della religione dello Stato). Il Testo riportava: "Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno"].

Art. 403 Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone

Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto.

Art. 404 Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose

Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. (...)"


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