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mercoledì 20 luglio 2011

COS'E' IL NETWORK MARKETING


COS'E' IL NETWORK MARKETING


COS'E' IL NETWORK MARKETING?

Il Network Marketing (o Multi Level Marketing), questo sconosciuto
Il sistema commerciale più avanzato e considerato il sistema distributivo del futuro è nato oltre 50 anni fa, creato dai Fondatori di Amway e diffuso in tutto il mondo, tuttora utilizzato nelle proprie Società da maghi della finanza, come Warren Buffett, Donald Trump e divulgato da imprenditori e conferenzieri del livello di Robert Kiyosaki, Anthony Robbins, Don e Nancy Failla.
Purtroppo, molti truffatori si sono serviti e si servono di questo sistema commerciale per farne delle piramidi illegali perseguite, a ragione, dalla Giustizia.
Anche in Italia, la Legge 17 agosto 2005 n. 173 definisce in modo inequivocabile cosa determini l’illegalità e quali sono le pene, detentive ed amministrative, sia per chi gestisce che per chi promuove tali attività, nelle quali la fonte primaria dei proventi è determinata dalle quote di reclutamento anziché dalla reale vendita di beni e servizi.
Ci sarebbe ancora molto da dire e l’elenco delle società illegali sarebbe molto lungo ma non è questo lo spirito di questa breve memoria.
Cos’è Il NM o MLM? Il NM o MLM è un sistema commerciale in cui si collega direttamente il cliente al fornitore evitando tutte le spese intermedie ed accessorie quali importatori, rappresentanti, grossisti, dettaglianti e soprattutto la pubblicità che ormai ha raggiunto livelli di costo impressionanti pagando profumatamente vip del mondo dello sport, dello spettacolo e del calcio (l’acqua che elimina l’acqua).
Il cliente stabilisce un contatto diretto con il fornitore e se soddisfatto lo suggerisce ad amici, parenti e conoscenti.
Per questo motivo l’azienda risparmia sulla distribuzione parzializzata e sulla pubblicità (affidata al passaparola) e si può permettere di retribuire i propri clienti.
Il cliente è quindi consumatore e promotore, ma a quante persone deve dare accesso al sistema, 10, 50, 100? Assolutamente no, pensate che se solo condivide il progetto con 3 o 5 persone può dare vita ad un esercito, purchè ciascuno insegni e trasferisca il sistema.
E’ una semplice progressione matematica, sono 5? Il conto è presto fatto, 5, 25, 125, 625; guarda guarda, sono 9375 consumatori in più, se sono 10, 100, 1000, 10000 MA IO HO PARLATO SOLO CON 5 PERSONE IN PIU’, 10 ANZICHE’ 5.
Compreso il potere dei numeri? Fare poco ma farlo tutti!
Jan Paul Getty, ricordate, diceva “ preferisco guadagnare l’1% dallo sforzo di 100 persone che il 100% dallo sforzo di me stesso”.
Siamo venditori? No, essere venditore significa avere centinaia di clienti. Siamo degli insegnanti, proprio così, siamo degli insegnanti.
Dobbiamo insegnare a 10/15 amici a fare ciò che noi facciamo e poi insegnare loro ad insegnarlo ai loro 10/15 amici. Semplice,no?
Creerete un sistema che vi garantirà libertà personale ed economica per il resto della vostra vita.
Non ci credi?
Cercherò di aiutare con una parabola, “La parabola dell’acquedotto” che  allego.
Io da tempo ho cominciato a costruire il mio acquedotto,.. ma Tu vuoi essere un portatore di secchi o costruttore d’acquedotti?


Legge 17 agosto 2005 n. 173


ART. 5.

(Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene)
1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.
2. È vietata, altresí, la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio", che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.
ART. 6.(Elementi presuntivi)
1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi dell'articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti circostanze:
a) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare dall'impresa organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura, una rilevante quantità di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo relativamente ai beni ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario, nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico;
b) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di corrispondere, all'atto del reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza nell'organizzazione, all'impresa organizzatrice o ad altro componente la struttura, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entità e in assenza di una reale controprestazione;
c) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall'impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell'attività svolta.
ART. 7.(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque promuove o realizza le attività o le strutture di vendita o le operazioni di cui all'articolo 5, anche promuovendo iniziative di carattere collettivo o inducendo uno o più soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.
2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento con le modalità di cui all'articolo 36 del codice penale e della sua comunicazione alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
3. All'impresa che non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 5, 6 e 9, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro.

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