Vittime di usura ed estorsioni: tutte le novità
Con la recentissima legge n. 3 del 27.01.2012 sono state apportate delle modifiche alla disciplina riguardante le vittime di estorsioni e di usura che hanno denunciato i loro oppressori [1].
Queste le novità.
Anche l’imprenditore, vittima di usura o estorsione, dichiarato fallito, ha il diritto di ottenere il mutuo antiusura, ossia senza interessi. Ciò, sempre che non abbia riportato condanne definitive per bancarotta fraudolenta [2], delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l’amministrazione della giustizia, il patrimonio, l’economia pubblica, l’industria e il commercio [3].
La nuova normativa, inoltre, consente alla vittima di usura di ottenere il mutuo già nella fase delle indagini preliminari, a condizione che il Pubblico Ministero esprima parere favorevole. In precedenza, invece, bisognava attendere l’inizio del processo penale.
Estremamente significativa, infine, è la sospensione disposta a favore delle vittime di usura di alcuni termini sostanziali e processuali [4]. In particolare, sono sospesi:
- per 300 giorni, i termini di scadenza, ricadenti entro l’anno dall’evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari;
- per 300 giorni, i termini di prescrizione riguardanti la perdita di qualsiasi diritto, azione o eccezione che siano scaduti o che scadano entro un anno dalla data dell’evento lesivo;
- per 300 giorni, l’esecuzione di provvedimenti di rilascio e vendita di immobili, e i termini dei processi per i pignoramenti mobiliari e immobiliari;
- per tre anni, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dall’evento lesivo, degli adempimenti fiscali.
[1] Le modifiche riguardano, nello specifico, la legge 7.03.1996 n.108, recante “Disposizioni in materia di usura”, e la legge 23.02.1999 n. 44, recante “Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura”.
[2] Più in generale, per i reati di cui al titolo VI del Regio Decreto n. 267 del 16.03.1942.
[3] Salvo intervenuta riabilitazione, ai sensi degli artt. 178 e seguenti del codice penale.
[4] Così come stabilito dall’art. 20 della legge 44/99.
DI Temistocle Marasco
Temistocle Marasco
Temistocle
Marasco (1981) è dottore in giurisprudenza, esperto in diritto
ambientale, coautore del volume “Aspetti di criminologia” (lulu.com
Ed.), "Un anno di Diritto e Rovescio" (Pellegrini Ed.) e di altre
pubblicazioni giuridiche.
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